Contributi ENPACL: con la pubblicazione della risoluzione n. 27/E del 31 maggio 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del campo "codice posizione" del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).
La suddetta risoluzione dell'AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del campo "codice posizione" del modello F24 relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).
Tale necessità, nello specifico, è scaturita in seguito alle richieste che sono state effettuate da parte dell'ENPACL stesso ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.
Pertanto l'amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno specificare che il sopra citato campo "codice posizione" deve essere compilato indicando al suo interno il codice univoco formato da nove caratteri numerici che è riportato sulle comunicazioni di pagamento precompilate dall'ENPACL e disponibili all'interno dell'area riservata presente sul sito web dell'Ente.
Per quanto riguarda la compilazione dei restanti campi del modello di pagamento F24, invece, l'AdE rimanda a quanto è stato comunicato all'interno della precedente risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.
Dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'ENPACL in data 14 aprile 2014, con la suddetta risoluzione n. 55/E del 2014 l'amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i consulenti del lavoro interessati devono inserire le seguenti causali contributo nella colonna importi a debito versati della sezione Altri enti previdenziali e assicurativi (secondo riquadro):