Convenzione INPS-UN.SI.AU.: con la pubblicazione della circolare n. 79 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto stesso e l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) relativamente alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza sempre da parte dell'Istituto stesso all'interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, lo scorso 30 maggio 2024 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) ai fini della riscossione dei contributi sindacali che sono dovuti da parte degli associati che sono beneficiari di un trattamento pensionistico.
La durata della convenzione in oggetto, nello specifico, ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per altri tre anni dietro richiesta specifica via posta elettronica certificata (PEC) da parte dell'Organizzazione sindacale UN.SI.AU. entro entro il termine di scadenza fissato.
Una volta giunti alla scadenza prevista la convenzione in questione sarà considerata cessata e smetterà di produrre i propri effetti, garantendo comunque la possibilità ad entrambe le parti in causa di recedere mediante l'invio di un'apposita comunicazione tramite PEC.
La convezione tra l’INPS e l'Organizzazione sindacale UN.SI.AU. prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali attraverso una trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti: