Il caso che ha visto protagonista Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, ha sollevato molte discussioni e domande nel mondo del calcio italiano. La decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, che il 22 luglio 2025 ha inflitto una squalifica di due mesi al numero uno friulano, ha suscitato perplessità tra i tifosi.
La squalifica di Maduka Okoye si basa non su un illecito accertato o su una combine, ma su una violazione del principio di lealtà, norma che tutela l’immagine e la credibilità dello sport anche in assenza di comportamenti fraudolenti.
Il Tribunale ha ritenuto che Okoye, pur non avendo compiuto alcun illecito, abbia violato – anche solo per “colpa” e non per dolo – il dovere generico di lealtà, producendo conseguenze dannose sul piano dell’immagine per l’intero movimento calcistico.
Tutto parte nella stagione 2023/2024, quando durante la partita Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024 si registra un’anomala concentrazione di scommesse sull’ammonizione di Okoye. Il portiere viene effettivamente ammonito al 63’ per perdita di tempo e una serie di vincite, soprattutto presso agenzie del Friuli, supera i 120.000 euro.
Gli inquirenti ipotizzano un possibile accordo tra Okoye e uno scommettitore coinvolto, sospettando che il cartellino giallo sia stato concordato per truffare i bookmaker.
Di fronte a questi flussi sospetti, le autorità aprono un’indagine per illecito sportivo e truffa aggravata ai danni dei bookmaker. Il deferimento arriva anche sul tavolo della giustizia sportiva, portando Okoye davanti al Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
Nell’udienza del 22 luglio 2025, il Tribunale Federale ha assolto Okoye da ogni accusa collegata alla combine o a comportamenti direttamente riconducibili a illecito sportivo.
Tutte le contestazioni più gravi cadono, con la piena accoglienza della tesi difensiva sostenuta dai legali del portiere. Il Tribunale, infatti, ha escluso che vi siano state prove o elementi certi che facciano risalire la condotta di Okoye a una frode o a un accordo truffaldino con gli scommettitori.
L’Udinese, attraverso un comunicato ufficiale, ha manifestato soddisfazione per “l’accertata totale estraneità dell’atleta all’infamante teoria della combine”. Il club ha ribadito la massima fiducia nella correttezza e nella professionalità del proprio portiere, sottolineando come il suo nome sia stato “ripulito dalle accuse più gravi”.
Nonostante la totale esclusione della combine, Okoye resta comunque destinatario di una squalifica di due mesi. La ragione? La violazione del generico “principio di lealtà sportiva”, enunciato dall’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva federale.
Questa norma non si riferisce a vere e proprie frodi o combine, ma impone agli atleti l’obbligo di mantenere sempre comportamenti trasparenti, corretti, esenti da qualsiasi sospetto e capaci di preservare l’integrità e la credibilità della competizione.
Anche un comportamento superficiale, o tale da generare situazioni ambigue e prestare il fianco a ipotesi di illecito in assenza di prove concrete, può determinare la sanzione secondo la giurisprudenza sportiva italiana.
La squalifica, che scatterà all’inizio della stagione 2025/2026, comporterà per Okoye l’impossibilità di scendere in campo nelle gare ufficiali fino al 19 ottobre 2025, con la prospettiva di saltare 6 giornate di campionato. Per l’Udinese si tratta di un’assenza pesante proprio nella fase iniziale della stagione, ma la società ha scelto di schierarsi compatta a fianco del portiere, giudicando la sentenza un riconoscimento della buona fede dell’atleta e difendendo la sua reputazione.
La decisione è stata accolta con sollievo dall’ambiente bianconero, per il quale era fondamentale ribadire la totale estraneità del proprio numero uno a qualsiasi forma di combine. La punizione per violazione del principio di lealtà resta, tuttavia, un’ombra sul cammino professionale di Okoye, che – come spesso succede in queste vicende – dovrà convivere con uno strascico mediatico che va oltre la portata oggettiva della sentenza.