Come funziona la Naspi? La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati. I beneficiari ricevono una somma di denaro il cui importo massimo viene rivalutato ogni anno e accreditato entro il 15 di ogni mese.
Si può ottenere l’indennità Naspi dall’ottavo giorno a partire dal momento della chiusura del rapporto di lavoro, se la domanda viene inoltrata entro l’ottavo giorno. Qualora la domanda venisse inoltrata dopo l’ottavo giorno, si otterrà dal giorno successivo a quello in cui si è avanzata la richiesta.
È possibile ottenere la Naspi anche in seguito a maternità, malattia, preavviso o infortunio: in questo caso si può ottenere l’indennità otto giorni dopo la fine di tale periodo se la domanda viene avanzata in quegli otto giorni. Se si fa richiesta dopo l’ottavo giorno, anche in questo caso verrà erogata l’indennità dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
In caso invece di licenziamento per giusta causa, sarà possibile ottenere l’indennità dal trentottesimo giorno dopo che si è stati licenziati se si fa domanda entro quella data, mentre si potrà ottenere dal giorno seguente se inoltrata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.
Una volta presentata e accettata domanda di Naspi, se chiaramente si soddisfano tutti i requisiti sia contributivi che lavorativi richiesti, la Naspi viene erogata ai lavoratori rimasti senza occupazione per un periodo massimo di 24 mesi. La durata massima dei due anni di Naspi non vale, però, per i lavoratori precari disoccupati, per la cui la durata massima di erogazione Naspi è di sei mesi.
Per conoscere la data esatta di fine della Naspi nel 2023 basta semplicemente accedere al sito dell’Inps inserendo le proprie credenziali e poi:
Se hai terminato l’indennità di disoccupazione Naspi e non hai ancora trovato un lavoro, puoi fare domanda per il reddito di cittadinanza. Un sostegno destinato, proprio, a quelle famiglie che hanno redditi bassi o, talvolta, nulli.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Non possono accedere alla prestazione:
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