Contributo caro bollette 2023: con la pubblicazione della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle previsioni della Legge di Bilancio 2023, riguardanti l'introduzione del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2023 ed, in particolare di:
La suddetta circolare dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento a quanto viene disposto nelle disposizioni contenute all’interno dell'art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
In seguito all'introduzione di un ultimo periodo all'interno dell'art. 37, comma 1, del decreto Ucraina, è stato delimitato l'ambito applicativo dei soggetti che sono obbligati a versare il contributo caro bollette 2023.
In particolare, il contributo straordinario "è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti".
Perciò, i soggetti che hanno svolto in via non esclusiva una delle attività previste all'interno del comma 131 e che sono in possesso dei requisiti che sono stati disposti nelle circolari n. 22/E e n. 25/E del 2022, pubblicate da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovranno verificare se il proprio volume d'affari relativo al periodo d'imposta 2021 sia riconducibile alle suddette attività in misura superiore o inferiore al 75%.
Oltre all'ambito soggettivo, sono stati forniti dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per quanto riguarda la base imponibile del contributo straordinario.
Nello specifico, l'art. 55, comma 1, lett. b), del decreto Aiuti ha apportato delle modifiche all'art. 37, comma 2, primo periodo, del decreto Ucraina, andando a specificare che la base imponibile del contributo può essere calcolata nel seguente modo:
Questa modifica porta ad un'estensione del periodo temporale, alla quale segue un cambiamento del secondo periodo, che ora dispone quanto segue:
Date queste novità, deve essere modificato anche il criterio per la determinazione della base imponibile da parte dei soggetti obbligati al versamento del contributo straordinario. In particolare:
Il comma 121 della Legge di Bilancio 2023 disciplina le modalità di versamento del maggiore contributo dovuto e le modalità di recupero del contributo versato e non dovuto, prevedendo che: