Contributi a fondo perduto bar e ristoranti: con la pubblicazione della risoluzione n. 11/E del 24 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'introduzione di nuovi codici tributo per la restituzione spontanea mediante l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".
La suddetta risoluzione pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi - Direzione centrale servizi istituzionali e di riscossione, fa riferimento al contributo a fondo perduto non spettante che viene erogato ai ristoranti, ai bar e ad altri settori in difficoltà previsti all'interno dell'art. 1 ter, comma 2 bis, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Il suddetto articolo, nello specifico, che è stato successivamente modificato dalle disposizioni contenute all'interno della legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto l'istituzione di un nuovo contributo a fondo perduto in favore delle imprese che operano nei settori individuati dai seguenti codici ATECO 2007:
Dopo la sua introduzione all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato un decreto il 30 dicembre 2021, nel quale ha definito quelli che sono i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo a fondo perduto alle suddette attività economiche.
Dopodiché, il Diretto dell'Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022, all'interno del quale ha definito tutto ciò che riguarda il contributo.
In particolare, l'AdE ha previsto che:
Perciò, al fine di permettere ai titolari di bar e ristoranti di restituire in maniera spontanea, mediante l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), il contributo a fondo perduto non spettante, ma ricevuto mediante accredito sul proprio conto corrente, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE, i nuovi codici tributo appena citati dovranno essere inseriti all'interno della colonna "Importi a debito versati".
Al suo interno si dovranno indicare: