Non c'è pace in casa Juventus. Dopo le vicende giudiziarie della scorsa stagione che hanno portato ai punti di penalizzazioni e alla squalifica dalle competizioni europee, il nuovo anno si è aperto con il caso di positività al testorone di Paul Pogba e la recente autodenuncia di Nicolò Fagioli per aver scommesso su partite di calcio su piattaforme online illegali. Il centrocampista bianconero è stato inserito nel registro degli indagati dal Pubblico Ministero Manuela Pedrotta con le indagini che proseguono, al momento il giocatore risulta non avere un ruolo centrale. Cerchiamo di capire cosa rischia Nicolò Fagioli sul piano della giustizia sportiva.
L'ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio vieta perentoriamente ai calciatori e a qualunque altro tesserato di una società sportiva di effettuare qualsiasi tipo di scommessa con lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle partite e dei campionati. La FIGC esplica nell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva il divieto di scommesse e l'obbligo di denuncia da parte di un giocatore. Cerchiamo di spiegare meglio come viene descritta la regola per capire cosa rischia Fagioli della Juventus.
Nel primo punto viene indicato che i dirigenti, i soci e i tesserati di un club professionistico hanno il divieto di effettuare o accettare scommesse riguardanti partite ufficiali organizzate dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA. Non si può scommettere quindi in modo diretto o indiretto anche presso i soggetti autorizzati a riceverle. Nel secondo punto viene esteso il divieto anche a calciatori, dirigenti e tesserati delle società dilettantistiche e dei settori giovanili per quanto riguarda le competizioni ufficiali così come tutte le gare in cui sono coinvolte le loro squadre. Infrangere i due commi dell'articolo 24 può portare ad una squalifica o una inibizione di almeno tre anni con una ammenda non inferiore a 25.000 euro.
Innanzitutto Fagioli non figura come un organizzatore delle scommesse ma solo come semplice giocatore per l'indagine del giudice piemontese, questo permetterebbe di chiudere la vicenda con un patteggiamento o il pagamento di una sanzione da un punto di vista penale. Più seria la questione sotto l'aspetto della giustizia sportiva dove c'è la violazione dell'articolo 24 del codice di giustizia sportiva.
Le indagini sono ancora in corso e quindi non è arrivato il deferimento, gli inquirenti devono capire il volume economico delle scommesse e se il giocatore ha mai puntato su partite della sua squadra di appartenenza. Questo secondo punto diventerà quindi l'ago della bilancia per una eventuale sentenza. La strada percorsa dai legali di Fagioli è stata quella dell'autodenuncia, pervenuta al procuratore federale Giuseppe Chinè lo scorso 30 agosto.
L'obiettivo è ottenere uno sconto sulla potenziale sentenza sportiva potendosi appellare alla mancata violazione totale dell'articolo 24. Infatti il codice di giustizia sportiva in materia di scommesse prevede l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00. Il fascicolo quindi risulta aperto ad inizio settembre e Chinè ha 60 giorni di tempo per chiuderlo salvo proroghe.
Al momento il club bianconero non è indagato e non rischia nulla a meno che dal lavoro degli inquirenti non emerge la conoscenza del reato da parte di un dirigente. Rimane una semplice ipotesi non fondata quindi la Juventus può stare serena, anzi ha già reso noto di aver avviato un programma di sostegno per superare la gestione di un problema esterno al calcio.