22 Nov, 2023 - 12:02

Comunicazione vendite online all’Agenzia delle Entrate: la prima scadenza

Comunicazione vendite online all’Agenzia delle Entrate: la prima scadenza

La direttiva DAC7 dell'Unione Europea segna un'epoca importante per il commercio digitale in Italia. Con il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 20 novembre 2023, si delineano nuove regole per la gestione dei redditi generati dalle vendite online. Questa misura, concepita per garantire una maggiore trasparenza fiscale, incide notevolmente sui gestori di piattaforme digitali, sia italiani che, in determinati casi, non appartenenti all'UE. Ecco la scadenza da tenere a mente per l’invio della comunicazione delle vendite online all’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione vendite online Agenzia delle Entrate: scadenze e adempimenti

Il 31 gennaio 2024 rappresenta una data chiave per i gestori di piattaforme online. Essi dovranno fornire all’Agenzia delle Entrate dettagliate informazioni relative alle vendite e ai servizi forniti tramite i loro siti web e applicazioni. L'obiettivo? Un efficace scambio di dati fiscali tra i Paesi dell'UE, focalizzato sui redditi provenienti dal commercio elettronico e da altre attività digitali.

Non si limita al solo e-commerce l'obbligo di comunicazione. Anche settori come gli affitti di immobili tramite piattaforme digitali entrano nel radar dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 29 febbraio 2024, il fisco italiano scambierà queste informazioni con le autorità fiscali di altri paesi dell'UE, basandosi sullo Stato di residenza del venditore.

Interessante notare che la direttiva DAC7 stabilisce specifiche soglie per l'obbligo di comunicazione. Sono infatti esclusi:

  • Venditori con meno di 30 operazioni annuali;
  • Venditori con un corrispettivo totale inferiore a 2.000 euro.

Questo dettaglio è fondamentale per i piccoli venditori online, che potrebbero non rientrare nell'ambito di questa nuova normativa.

Gli obiettivi della Direttiva DAC7

L'Europa stima che la DAC7 porterà a maggiori entrate fiscali, per un totale di circa 30 miliardi di euro. Questa previsione va quindi a sottolineare l'importanza e la necessità del provvedimento nel contrasto all'evasione fiscale e nell'aumento della trasparenza nel commercio online.

Nel panorama fiscale italiano, la direttiva DAC7 introduce pertanto nuove scadenze e procedure per la comunicazione dei redditi derivanti da attività di vendita online. Dal 2024, i gestori di piattaforme digitali dovranno adempiere a questi obblighi entro il 31 gennaio di ogni anno. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate certificherà la presentazione delle comunicazioni entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file. In caso di rifiuto, sarà necessario ripetere il processo.

Comunicazione vendite online Agenzia delle Entrate: la scelta dello Stato membro

I gestori di piattaforme online non possono quindi ignorare le nuove disposizioni, ma sono tenuti a fornire informazioni dettagliate sui venditori, compresi dati come il codice fiscale e le operazioni effettuate. Inoltre, il processo di comunicazione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un formato XML specificato.

I gestori di piattaforme digitali hanno la possibilità di scegliere in quale Stato membro dell'UE adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla DAC7. Per farlo, devono fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni dettagliate, incluse denominazione, codice fiscale, Stati membri di residenza, Nif, domicilio fiscale e Stato membro prescelto per la comunicazione fiscale.

Istruzioni per i gestori FPO (Foreign Platform Operator)

I gestori FPO, ovvero gli operatori di piattaforme estere, devono ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per adempiere agli obblighi della DAC7. Questo processo include la registrazione unica, la comunicazione di informazioni dettagliate sul gestore e la conferma che non hanno subito revoca della registrazione da parte di autorità degli Stati membri. Al termine della registrazione, verrà assegnato un IIN (Individual Identification Number).

Adempimenti per i gestori di piattaforme esclusi

Anche i gestori di piattaforme esclusi dagli obblighi di comunicazione secondo DAC7 hanno specifici compiti. Devono dimostrare che il loro modello di affari non include venditori oggetto di comunicazione, fornendo all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni, tra cui la denominazione, il codice fiscale, lo Stato membro di residenza, il domicilio fiscale e gli indirizzi elettronici.

Le informazioni comunicate dai gestori di piattaforme vengono trasmesse alle Autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori segnalati. Questo processo, che inizia con la prima scadenza del 29 febbraio 2024, implica il trattamento di dati personali, che l’Agenzia delle Entrate svolgerà nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.

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Daniele Sforza
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