11 Mar, 2024 - 08:00

Ripetizioni private: scatta l’obbligo di Partita Iva per gli insegnanti

Ripetizioni private: scatta l’obbligo di Partita Iva per gli insegnanti

Per gli insegnanti che danno lezioni e ripetizioni private con cadenza regolare scatta l’obbligo di apertura della Partita Iva. La novità è arrivata con la risposta dall’interpello n. 63 dell’Agenzia delle entrate, pubblicata l’8 marzo 2024.

Nell’interpello vengono forniti tutti i chiarimenti in merito al trattamento fiscale che si applica agli insegnanti part-time che danno ripetizioni con regolarità.

Vediamo quali sono tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Come mettersi in regola per le ripetizioni private?

Da sempre, molti insegnanti si dedicano abitualmente a dare ripetizioni e lezioni private. Si tratta di un’attività redditizia che permette di incrementare lo stipendio.

Grazie alla tecnologia, le lezioni private non vengono date solo di persona, ma anche a distanza a studenti che vivono in altre regioni. Anzi, ci sono sempre più piattaforme online che consentono di pubblicare annunci e trovare gli insegnanti migliori per ricevere ripetizioni o lezioni private.

Bisogna sapere, però, che non si tratta di un’attività esentasse e libera da qualsiasi obbligo. Se viene svolta in maniera abituale e con cadenza regolare è necessario regolarizzare la propria posizione fiscale.

Soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti con contratto presso una scuola pubblica, ma in linea generale, può scattare l’obbligo di aprire la Partita Iva.

La Legge di Bilancio del 2019, ha previso che i compensi derivanti dalle lezioni private vengano assoggettati ad una sorta di flat tax pari al 15%. Lo scopo di questo obbligo è naturalmente quello di combattere il lavoro nero e l’evasione fiscale. Se ci pensiamo bene, con le lezioni private, è stato fatto da sempre.

Apertura Partita Iva per chi dà ripetizioni private

L’apertura della Partita Iva è un adempimento obbligatorio per gli insegnanti titolari di un contratto part time che impartiscono lezioni private e ripetizioni.

Il chiarimento viene fornito dall’Agenzia delle entrate con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024.

Quando l’insegnante, anche se dipendente pubblico, dà lezioni e ripetizioni private con cadenza regolare deve aprire la Partita Iva, poiché svolge un’attività economica rilevante ai fini Irpef.

Torniamo alla risposta all’interpello. Il quesito è stato posto da un docente che ha impartito con regolarità lezioni private di lingua straniera, con apertura della Partita Iva e che ha intenzione di continuare anche dopo aver vinto una cattedra part time a scuola.

L’istante chiedeva se doveva chiudere la partita Iva e beneficiare comunque del regime speciale, con imposta del 15%, previsto dalla Legge di Bilancio del 2019, applicato ai compensi provenienti dallo svolgimento delle lezioni private.

Intanto, l’Agenzia delle entrate ha risposto che i compensi tassati con l’imposta del 15% non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono neppure rilevabili per il riconoscimento di detrazioni e deduzioni.

In definitiva, il docente deve continuare a mantenere aperta la Partita Iva, scegliendo se applicare il regime forfettario o il regime speciale agevolato.

Ripetizioni private: regime forfettario o speciale?

Soffermiamoci, infine, proprio su quest’ultimo aspetto. Regime forfettario o regime speciale agevolato: cosa conviene di più?

Chiarito che il docente assunto con contratto part time in una scuola pubblica che continua a dare lezioni private deve mantenere la Partita Iva o aprirla. Qual è il regime da applicare?

Naturalmente, è il docente stesso a valutare quale dei due regimi è più conveniente, partendo dall’assunto che il regime forfettario applica la tassazione con aliquota del 15%, senza l’applicazione dell’Iva, ma con l’obbligo di fatturazione.

Per quanto riguarda il regime agevolato speciale, invece, si applica l’imposta sostitutiva del 15%, come previsto dalla Legge di Bilancio del 2019, ma con l’obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

Infine, si precisa che il regime speciale non è compatibile con il regime forfettario.

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Sara Bellanza
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