Fondo pensione lavoratori sportivi: con la pubblicazione del messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga dei termini per quanto riguarda l'esercizio del diritto di opzione per gli istruttori che operano presso gli impianti e i circoli sportivi, nonché per i direttori tecnici e gli istruttori che operano presso le società sportive e che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificato dal decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all'interno della precedente circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 pubblicata da parte dell'Istituto, nonché all'interno dei punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 15 marzo 2005.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla precedente circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 l'Istituto stesso ha specificato quella che è la normativa previdenziale che è stata definita all'interno dell'apposito decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, e che può essere applicata ai lavoratori sportivi.
A tal proposito, nello specifico, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha individuato e chiarito ai soggetti interessati quella che è la disciplina previdenziale e assistenziale che può essere applicata a partire dal 1° luglio 2023 ai seguenti lavoratori:
I lavoratori appena richiamati, in particolare, che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FLPS) a partire dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati a:
A prescindere dalla tipologia di lavoratore, però, fino al termine del 30 giugno 2023 tutti i lavoratori che sono stati indicati all'interno del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 sono stati assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Dopodiché, l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, ha introdotto la possibilità di scegliere di restare nel regime previdenziale già in godimento presso il suddetto Fondo entro 6 mesi, poi prorogati fino alla scadenza del 30 giugno 2024 dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la quale ha convertito, con modificazioni, il precedente decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023.
Il diritto di opzione fino al 30 giugno 2024, in particolare, può essere esercitato una sola volta, senza possibilità di revoca, esclusivamente dagli assicurati che sono iscritti alla data del 30 giugno 2023 al FPLS.
Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali può essere esercitato il diritto di opzione relativo al mantenimento del regime previdenziale già in godimento, infine, l'INPS mette a disposizione un apposito servizio online all'interno del proprio sito web ufficiale, accessibile previa autenticazione mediante l'utilizzo delle seguenti credenziali digitali: