Il trasporto turistico urbano su trenini gommati rappresenta una componente significativa delle offerte turistiche nelle città, con implicazioni fiscali specifiche che meritano un'analisi dettagliata. L'istanza di interpello di una società denominata per l’occasione ALFA Srl ha sollevato questioni pertinenti riguardo all'esenzione dell'IVA e agli adempimenti fiscali per tali servizi.
ALFA Srl gestisce cinque trenini turistici su gomma, che operano seguendo un percorso urbano definito dal Comune denominato Beta, principalmente diretti verso il Centro Storico della città. Questo servizio si inserisce in una nicchia particolare di trasporto turistico, con un canone annuale pagato al Comune per l'uso delle vie urbane.
I servizi forniti dalla Società rientrano nei codici Ateco "93.29.9 - altre attività di intrattenimento e di divertimento nca" e "49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane". I passeggeri acquistano biglietti che possono coprire una singola tratta o il viaggio andata e ritorno, con caratteristiche specificate dal Decreto del Ministero delle Finanze del 1992.
La Società ha presentato due quesiti principali riguardo alla correttezza del loro regime fiscale attuale, focalizzandosi sulla esenzione IVA e sulle procedure di certificazione dei corrispettivi.
ALFA Srl sostiene di operare sotto un regime di esenzione dall'IVA, basandosi sull'articolo 10, comma 1, numero 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Tale esenzione è stata estesa anche ai servizi di trasporto turistico ricreativo grazie all'articolo 36 bis del Decreto Legge 50/2022 convertito nella Legge 91/2022, che introduce una tassazione agevolata per questi servizi.
Il secondo quesito affronta la prassi operativa della Società relativa alla non necessità di trasmissione telematica, memorizzazione elettronica o certificazione fiscale dei corrispettivi. Questo approccio è giustificato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 2019 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, che riconoscono i biglietti di trasporto come validi scontrini fiscali.
Le norme citate delineano un quadro chiaro per le esenzioni e i requisiti fiscali relativi al trasporto turistico. Questa regolamentazione supporta le imprese nel settore del trasporto turistico urbano, offrendo una base legale per beneficiare di regimi fiscali vantaggiosi e minimizzare gli oneri amministrativi legati alla gestione dei corrispettivi.
L'approccio adottato da ALFA Srl evidenzia l'importanza di un quadro regolamentare chiaro e favorevole che faciliti le operazioni turistiche urbane, promuovendo al contempo la trasparenza fiscale. Questo è vitale non solo per la semplificazione degli adempimenti delle imprese, ma anche per garantire un contributo equo al sostegno delle infrastrutture e dei servizi pubblici urbani.
Recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito le condizioni sotto cui i servizi di trasporto urbano possono beneficiare di esenzioni o di aliquote IVA agevolate.
La normativa fiscale, specificamente l'articolo 10 del Decreto IVA, prevede l'esenzione dell'IVA per i servizi di trasporto urbano effettuati entro i confini comunali o in un raggio di cinquanta chilometri. Tali servizi includono quelli offerti da veicoli considerati "da piazza", come i taxi, e, per analogia, anche gondole e motoscafi sono stati equiparati a questa categoria.
Per i servizi di trasporto urbano via acqua, come quelli effettuati con motoscafi o vaporetti, si applica un'aliquota IVA del 5%. Questa specifica tassazione mira a supportare il trasporto ecologico e turistico lungo vie d'acqua urbane. Al contrario, per i servizi di trasporto che non rientrano nelle definizioni di urbano o da piazza, come quelli extraurbani, si applica un'aliquota IVA del 10%.
Nel caso specifico di ALFA Srl, che gestisce trenini turistici su gomma, l'applicazione delle normative IVA ha sollevato dubbi riguardo alla corretta classificazione fiscale. Le prestazioni di trasporto offerte non includono servizi accessori, e non essendo equiparabili ai tradizionali taxi o veicoli da piazza, non beneficiano dell'esenzione IVA ma sono soggette all'aliquota del 10%.
Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche, i biglietti di trasporto emessi conformemente alla normativa vigente assolvono la funzione di scontrini fiscali. Questo evita la duplicazione degli adempimenti e semplifica la gestione fiscale quotidiana delle imprese di trasporto.
Per i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone, infine, il legislatore ha previsto esclusioni specifiche riguardo all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.