L'ambito dei voucher, strumenti sempre più utilizzati sia da aziende che consumatori per transazioni commerciali e promozionali, è soggetto a specifiche normative IVA che assicurano un trattamento fiscale uniforme e prevengono problematiche come la doppia imposizione o l'evasione fiscale. La Direttiva IVA stabilisce criteri chiari per la classificazione dei voucher in "monouso" e "multiuso", influenzando significativamente il momento impositivo e la gestione contabile delle aziende.
L'evoluzione della normativa IVA, relativa all'utilizzo dei buoni, ha subito significative modifiche con l'introduzione degli articoli 30-bis e 30-ter nella Direttiva IVA. Prima delle modifiche apportate dalla direttiva 2016/1065, non esistevano disposizioni specifiche che regolamentassero il trattamento fiscale dei buoni. Questa lacuna è stata colmata per garantire una maggiore chiarezza e uniformità nel trattamento fiscale dei buoni a partire dal 1° gennaio 2019.
Un voucher è classificato come monouso quando, al momento dell'emissione, sono già noti i dettagli specifici della transazione quali la natura, qualità e quantità dei beni o servizi offerti, nonché l'applicazione dell'IVA. Questa prevedibilità permette di determinare immediatamente l'obbligo fiscale, rendendo ogni trasferimento del voucher una vera e propria cessione dei servizi o dei beni correlati. La certezza sulla localizzazione geografica dell'operazione è cruciale, poiché definisce la giurisdizione fiscale applicabile.
I buoni monouso sono definiti dalla normativa come strumenti nei quali il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, e l'IVA dovuta su questi, sono noti al momento dell'emissione. Ciò significa che ogni trasferimento di un buono monouso tra soggetti passivi è considerato una cessione di beni o prestazione di servizi. La normativa chiarisce che la consegna fisica dei beni o la prestazione concreta dei servizi, in cambio di un buono monouso, non sono operazioni indipendenti, ma parte integrante della transazione originale.
Per i voucher monouso, l'emissione di una fattura o di un documento commerciale al momento della vendita è imperativa. Questi documenti devono riflettere l'IVA applicabile, che sarà inclusa nella liquidazione IVA del periodo di emissione del voucher. L'operazione commerciale successiva, ovvero il riscatto del voucher, non genera ulteriori obblighi fiscali, dato che l'IVA è già stata conteggiata, ma può comunque essere tracciata internamente mediante documentazione appropriata.
A differenza dei voucher monouso, quelli multiuso non permettono di determinare in anticipo i dettagli fiscali dell'operazione. L'IVA non è applicata al momento dell'emissione del voucher, ma solo quando esso è effettivamente utilizzato come corrispettivo o parziale corrispettivo per beni o servizi specifici. Questo ritardo nel momento impositivo offre flessibilità sia ai venditori che ai consumatori, ma richiede un'attenta gestione fiscale per evitare complicazioni.
Le transazioni che coinvolgono voucher multiuso richiedono che l'IVA sia applicata solo al momento del consumo effettivo del valore del voucher. Questo approccio aiuta le aziende a gestire meglio le fluttuazioni di cassa legate alla vendita di voucher, ma impone anche un sistema accurato di registrazione e tracciamento delle vendite per assicurare la correttezza delle dichiarazioni fiscali.
Riepilogando, i buoni multiuso, invece, non permettono di determinare al momento dell'emissione l'IVA applicabile, poiché i beni o servizi specifici che verranno scambiati in seguito non sono ancora definiti. L'IVA su tali beni o servizi diventa nota e applicabile solo al momento dell'effettiva presentazione del buono per l'acquisto. Ciò implica una gestione fiscale differente, dove l'IVA non grava sui trasferimenti precedenti alla presentazione del buono.
Recentemente, la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza significativa riguardante la classificazione dei voucher e il loro trattamento IVA. In particolare, il caso C-68/2023 ha chiarito che la rivendita di voucher multiuso deve essere trattata come una prestazione di servizi, con l'IVA applicata solo quando il voucher è effettivamente utilizzato.
Entrando più nel dettaglio, la Corte di Giustizia ha analizzato un caso specifico in Germania, dove erano in questione buoni che potevano essere considerati monouso o multiuso. La questione centrale era determinare se il luogo della prestazione dei servizi fosse noto al momento dell'emissione dei buoni e se l'IVA applicabile fosse anch'essa nota. La Corte ha stabilito che queste informazioni erano sufficienti per classificare i buoni come monouso, con tutte le implicazioni fiscali correlate.
Nel contesto dei buoni multiuso, la Corte ha esaminato la questione della rivendita e delle operazioni tra soggetti passivi, confermando che la rivendita di buoni multiuso può essere assoggettata a IVA come prestazione di servizi, a patto che il soggetto passivo che rivende il buono compia effettivamente una prestazione di servizi come la consegna fisica dei beni o la prestazione dei servizi al consumatore finale.
Nel caso di una agenzia di viaggi che emette buoni per escursioni, questi sono classificati come voucher monouso. La qualità del servizio e l'IVA applicabile sono pre-determinate. L'agenzia fattura l'operazione al momento dell'emissione del voucher, e il fornitore del servizio, seguendo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, registra l'incasso come un'operazione "in sospeso", emettendo fattura verso l'agenzia piuttosto che verso il cliente finale. Questo approccio facilita la corretta imputazione dell'IVA all'origine del processo di vendita.
Consideriamo una società nel settore food & beverage che utilizza un'app con "wallet" elettronico. Gli utenti possono ricaricare il wallet e utilizzarlo per acquisti vari, da fast food a delivery. L'IVA applicabile varia in base al tipo di prodotto acquistato. In questo caso, la ricarica del wallet è una mera movimentazione di denaro, esclusa dall'IVA. L'IVA è applicabile solo al momento dell'utilizzo effettivo del wallet per acquisti specifici, permettendo alla società di emettere una fattura solo quando i beni o servizi vengono effettivamente forniti.
Un altro esempio riguarda una società di abbigliamento che emette carte regalo. Anche in questo caso, i buoni sono classificati come multiuso, dato che al momento dell'emissione non sono noti i dettagli specifici dell'acquisto futuro. L'IVA diventa applicabile solo al momento dell'acquisto finale, quando il cliente utilizza la carta per effettuare una transazione specifica.
Il tracciato XML per l'invio dei dati dei corrispettivi include campi specifici per i buoni. Per i voucher monouso, il campo "BeniInSospeso" è utilizzato per indicare operazioni già incassate ma non ancora completate, mentre per i voucher multiuso, il campo "ScontoAPagare" indica l'importo al lordo dell'IVA che contribuisce alla base imponibile. Questo sistema di tracciabilità assicura che ogni passaggio del processo di vendita sia correttamente documentato e registrato ai fini fiscali.
La gestione dei voucher, in particolare quelli monouso, solleva questioni relative alla registrazione dei ricavi. Sebbene l'IVA possa essere imputata al momento dell'emissione del voucher, il ricavo corrispondente può essere registrato solo al momento dell'effettivo utilizzo.