Accertamento bancario: le prove "convincenti" del fisco. Chi autorizza gli accertamenti bancari? Quali documenti servono per contestare un accertamento bancario? Chi effettua gli accertamenti fiscali? A cosa serve l'accertamento?
Riceviamo molte domande sull'accertamento fiscale sul conto corrente. In molti temono di non riuscire a dimostrare la legittimità delle operazioni bancarie, altri invece sono più preoccupati delle prove da presentare all'Agenzia delle Entrate. Vediamo insieme quali documenti servono per contestare un accertamento bancario.
È importante sottolineare che l'accertamento bancario si basa sull'analisi dei movimenti di entrata e uscita dei conti correnti bancari.
In questi casi, l'onere della prova ricade sul contribuente, che deve dimostrare con prova certa e inconfutabile che gli elementi ricavabili dai movimenti bancari non risultino collegati a operazioni illecite o imponibili.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27301 del 25 settembre 2023, ha espressamente statuito questo principio in merito alle "prove convincenti" per replicare all'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento bancario.
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, la presunzione legale a favore dell'Erario derivante dall'accertamento bancario può essere superata dal contribuente soltanto attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario e idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono a operazioni imponibili.
In sostanza, quando l'accertamento verte sul controllo dei conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria risulta soddisfatto ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del DPR n. 600/1973, che stabilisce:
"Attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili".
Gli articoli 32, comma 1, n. 7, del DPR n. 600/1973 e 51, comma 2, del DPR n. 633/1972 attribuiscono all'Amministrazione Finanziaria il potere di richiedere alle banche, previa autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, tutte le informazioni inerenti agli elementi utili dei rapporti intrattenuti o delle operazioni effettuate.
L'Agenzia delle Entrate ha il compito di controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti, al fine di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e di favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
Si tratta dell'atto che l'Agenzia delle Entrate utilizza per notificare formalmente al contribuente la pretesa tributaria dopo un controllo fiscale.
L'Amministrazione Finanziaria è tenuta a motivare l'avviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di nullità. L'atto deve contenere i seguenti elementi:
Gli articoli 32 del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972 forniscono precisazioni normative in materia di presunzione legale a favore dell'Erario negli accertamenti bancari.
Nello specifico, in alcuni casi, l'Agenzia delle Entrate può presumere che i versamenti bancari siano collegati a operazioni imponibili, senza dover soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici dall'articolo 2729 del codice civile.
Tuttavia, è anche vero che tale presunzione può essere superata dal contribuente fornendo una prova analitica dettagliata.
In questo caso, egli dovrà indicare in modo chiaro e preciso la causale di ogni versamento bancario, nonché provare che i movimenti bancari non sono imputabili a operazioni soggette a imposta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13112 del 2020, ha spiegato che il giudice di merito deve verificare con estrema accuratezza l'efficacia probatoria delle prove fornite dal contribuente per ogni singola operazione contestata. Inoltre, il giudice deve motivare la sentenza in merito alle prove presentate dal contribuente.Inizio modulo