L'imposta di bollo è una componente fondamentale nel processo di immatricolazione dei veicoli, influenzando i costi associati a questa pratica. Sul merito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate rispondendo a una istanza di interpello abbastanza recente, esaminando un caso specifico.
La società in questione, una concessionaria di veicoli, si affida ad agenzie esterne per gestire le pratiche burocratiche relative alla messa su strada dei veicoli venduti. Queste agenzie addebitano alla società, periodicamente, i costi sostenuti per ogni pratica automobilistica, includendo costi amministrativi, contributi alla Tesoreria dello Stato e diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Il costo di immatricolazione per ogni veicolo ammonta a 115,98 euro e comprende:
La società in questione richiede chiarimenti sulla possibilità di esenzione dall'imposta di bollo per i costi di immatricolazione addebitati in fattura al cliente. L'articolo 5 della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso di tributi ed entrate extra tributarie di enti autorizzati.
La società ritiene che le spese addebitate in fattura, anche se sostenute attraverso le agenzie di pratiche automobilistiche, abbiano il carattere di anticipazione in nome e per conto del cliente. Questa interpretazione si basa sulla risoluzione n. 363527 del 3 gennaio 1979, che specifica che le somme pagate dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura assumono tale carattere.
Sulla base di questa interpretazione, la società ritiene che i costi di immatricolazione possano rientrare nelle categorie esentate dall'imposta di bollo secondo l'articolo 5 della Tabella B. La società cita inoltre la risposta n. 491 del 20 luglio 2021, che conferma la natura di anticipazioni di queste somme e la loro potenziale esenzione.
L'imposta di bollo è regolata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 prevede la sua applicazione su atti, documenti e registri elencati nella tariffa allegata. L'articolo 13 della tariffa specifica un'imposta di 2 euro per ogni esemplare di fatture, note, conti e simili documenti, purché contengano addebitamenti o accreditamenti, anche se non sottoscritti. Questa imposta non è dovuta per importi inferiori a 77,47 euro.
La Tabella B del d.P.R. n. 642 del 1972 elenca gli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Tra questi, l'articolo 6 esenta fatture e documenti relativi a corrispettivi di operazioni soggette all'IVA, se l'imposta non è evidenziata o se il documento specifica che si tratta di un pagamento di operazioni assoggettate all'IVA.
L'articolo 15 del d.P.R. 633/1972 esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute come rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché documentate correttamente. La risoluzione n. 360393 del 16 gennaio 1978 precisa che tali anticipazioni devono essere provate mediante documenti intestati al cliente, come parcelle notarili o tasse di registrazione.
Per le pratiche automobilistiche, le agenzie gestiscono formalità presso gli uffici della Motorizzazione Civile e del PRA, sostenendo spese in nome e per conto dei clienti. La risoluzione n. 363527 del 1979 afferma che le spese sostenute dalle agenzie e addebitate in fattura hanno carattere di anticipazione per conto della controparte, a prescindere da chi abbia affidato l'incarico.
L'articolo 5 della Tabella B del d.P.R. n. 642 esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso di tributi e contributi da parte di enti autorizzati, come enti pubblici o notai che anticipano tasse in nome e per conto del cliente. Tuttavia, tale esenzione non si applica al mero riaddebito in fattura di spese sostenute per conto del cliente.
Per le fatture emesse dalla concessionaria al cliente:
Questo parere è formulato sulla base delle informazioni presentate e resta valido in presenza della loro veridicità e applicazione, fatte salve ulteriori verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.