Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica: con la pubblicazione della risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alle imprese che effettuano degli investimenti per ciò che concerne l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive che sono situate all'interno dei territori della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES Unica).
Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei soggetti beneficiari dei medesimi.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell'art. 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 19 settembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023.
La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal recente decreto del 17 maggio 2024, recante "Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli", il quale è stato adottato da parte del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 117 del 21 maggio 2024.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene stabilito dal sopra citato art. 16 del decreto legislativo n. 124 del 2023 e dal sopra citato decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, viene riconosciuto un credito d'imposta per tutte quelle imprese che effettuano degli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).
La compensazione del credito d’imposta, in particolare, può essere effettuata tramite le modalità che sono stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché in base alle istruzioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un apposito articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
Pertanto, in merito all’utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:
Il codice tributo sopra richiamato relativi al credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica deve essere inserito all’interno della sezione Erario del modello di pagamento F24, nella colonna Importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento dell'agevolazione, nella colonna Importi a debito versati.
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