Pensionamento del Datore: quando è possibile? Può succedere di raggiungere i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e continuare a lavorare. In questo caso, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore e collocarlo a riposo d’ufficio? Vediamo insieme cosa dice la legge.
Innanzitutto, è necessario fare una distinzione tra lavoro privato e pubblico. I lavoratori del settore privato possono essere licenziati senza giustificazione se hanno maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria. Tuttavia, la situazione è diversa per chi matura i requisiti per la pensione anticipata.
In merito, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sent. 17589/2015) ha chiarito che, in presenza di un incentivo al trattenimento in servizio, come indicato nella legge Fornero, non è possibile applicare il licenziamento prima del compimento dei 71 anni. Questa è l’età anagrafica che corrisponde al requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.
Come riportato da ipsoa.it, la Cassazione è intervenuta per chiarire alcuni aspetti riguardanti il pensionamento d’ufficio.
In particolare, il datore di lavoro può licenziare i lavoratori del settore privato senza essere obbligato a fornire una motivazione, a condizione che questi abbiano raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria.
Diversamente, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) la situazione è diversa.
In questo caso, poiché il pensionamento anticipato non prevede un requisito anagrafico, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del lavoratore.
In sostanza, la normativa esclude tassativamente l’estinzione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Tuttavia, è ammesso il licenziamento per giusta causa, per licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo) o per licenziamento per cause economiche (giustificato motivo oggettivo).
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione si applicano le disposizioni normative previste dalla Circolare Ministeriale per la Semplificazione e la P.A. n. 2 del 19 febbraio 2014.
Secondo questa normativa, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per l’accesso a qualsiasi tipologia di misura previdenziale, scatta la cessazione obbligatoria dal servizio.
Va fatta una distinzione tra il raggiungimento dell’età pensionabile o età ordinamentale e i requisiti per la pensione anticipata. L’età prevista per la cessazione dal servizio nel comparto pubblico è di 65 anni, che rappresenta l’età pensionabile ordinamentale.
Se un dipendente perfeziona i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), il collocamento a riposo resta una scelta discrezionale dell’amministrazione. Tuttavia, è necessario aver compiuto almeno 62 anni di età per poter considerare il pensionamento d’ufficio in questa circostanza.
In sintesi, le motivazioni per il pensionamento d’ufficio riguardano:
È possibile che il pensionamento del datore di lavoro avvenga oltre il limite dell’età pensionabile od ordinamentale, a condizione che sia necessario proseguire il rapporto di lavoro per consentire al lavoratore di maturare i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ovvero 67 anni di età con 20 anni di contributi.
Tuttavia, in ogni caso, non sarà possibile superare i 71 anni di età, limite previsto per la pensione di vecchiaia contributiva, anche se il lavoratore non ha accumulato almeno 5 anni di contributi.