Il commercio di oggetti d’oro e preziosi usati è regolamentato da specifiche normative che impongono agli operatori di rispettare determinate procedure per evitare sanzioni pesanti. Una delle principali disposizioni riguarda l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi (OAM), come previsto dal Decreto Legislativo n. 92/2017.
La normativa stabilisce che chiunque intenda commerciare, permutare o acquistare oggetti preziosi usati deve essere iscritto al Registro degli Operatori Compro Oro. L’assenza di questa iscrizione è punita severamente con sanzioni penali che includono la reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa che va da 2.000 a 10.000 euro.
La legge identifica chiaramente le attività che richiedono l’iscrizione al registro. Queste includono:
Questo obbligo si estende a tutti gli operatori, inclusi gioiellieri e orafi, che operano anche in modo secondario rispetto alla loro attività principale.
Entrando più nel dettaglio, il D.lgs n° 92/2017 definisce chiaramente l'attività di compro oro, obbligando all'iscrizione tutti coloro che commerciano o permutano oggetti preziosi usati, sia in via esclusiva sia secondaria. La legge include anche i gioiellieri e altri operatori che, pur svolgendo attività prevalenti differenti, commerciano preziosi usati. Questi devono seguire le stesse regole dei compro oro per assicurare trasparenza e legalità nelle operazioni.
Il meccanismo del reverse charge è applicabile solo quando la rivendita degli oggetti d’oro è destinata al processo industriale di fusione. In altri casi, si applica il regime del margine. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’inversione contabile è preclusa per le vendite a consumatori finali e quando i beni non sono destinati alla fusione. Pertanto, i commercianti devono fare attenzione alla destinazione dei beni per applicare correttamente il regime fiscale.
Il caso di una ditta individuale di oreficeria, oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza, evidenzia l'importanza di rispettare queste normative. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'errata applicazione del reverse charge invece del regime del margine, poiché la contribuente non era iscritta all'albo degli operatori professionali del mercato dell'oro e i beni non erano destinati alla fusione ma venduti a consumatori finali.
La mancata iscrizione al registro comporta sanzioni severe. Come anticipato, è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31122 del 30 luglio 2024, a sottolineare che operare senza l'iscrizione è un reato punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da 2.000 a 10.000 euro. Questa misura mira a garantire la tracciabilità delle transazioni e prevenire attività illecite come il riciclaggio.
Secondo la normativa, per "preziosi usati" si intendono oggetti in oro o altri metalli preziosi come argento, platino e palladio, nonché materiale gemmologico come diamanti e altre pietre preziose. La legge specifica che tali oggetti possono essere sia in forma di prodotto finito, come gioielli, sia in forma di rottami o avanzi.
Il commercio di oggetti d'oro e preziosi usati è regolato dal Decreto Legislativo n. 92/2017, che impone agli operatori l'iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro presso l'OAM. La mancata iscrizione comporta sanzioni severe, tra cui la reclusione da sei mesi a quattro anni e multe da 2.000 a 10.000 euro. Il reverse charge si applica solo per oro destinato alla fusione industriale, mentre per le vendite ai consumatori finali si applica il regime del margine.