Dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 pubblicata da parte dell'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ed, in particolare, sul contenuto dei paragrafi 1 e 1.1 della medesima.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", il quale è stato pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal paragrafo 1 e dal paragrafo 1.1. della nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, recante "1) D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 - Ulteriori precisazioni In materia pensionistica. 2) Età pensionabile del dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Legge n. 183/2010)".
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, a partire dal 31 luglio 2010 sono state abrogate le seguenti normative:
Tali disposizioni, nello specifico, regolavano la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per quanto riguarda i soggetti che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici.
Pertanto, non è più possibile costituire delle posizioni assicurative presso il FPLD nei confronti di coloro che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici, che sono cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 e che sono senza diritto a pensione.
In base a quanto viene disposto dalla suddetta nota operativa dell'INPDAP, dunque, a partire dal 31 luglio 2010 gli "assicurati" cessati senza diritto a pensione hanno la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc..., anche dopo che sono scaduti i termini decadenziali di invio delle medesime.
Nello specifico: