La possibilità che un condominio possa fallire è una preoccupazione che spesso attanaglia i proprietari di appartamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà economica causate dalla morosità di alcuni condomini. Ma un condominio può fallire davvero? Tuttavia, la questione è più complessa di quanto possa sembrare a prima vista. Infatti, dal punto di vista legale, il condominio, non essendo dotato di personalità giuridica, non può essere dichiarato fallito. Ciò nonostante, la presenza di condomini che non riescono a far fronte alle loro obbligazioni finanziarie può seriamente compromettere la gestione economica del condominio, creando situazioni debitorie significative nei confronti di fornitori e prestatori di servizi.
Un condominio può essere dichiarato fallito? Innanzitutto, è estremamente importante capire la sua natura giuridica. Il condominio è una particolare forma di comunione che si instaura automaticamente quando un edificio viene suddiviso in unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi. In questa struttura, ogni condomino possiede una parte privata e una quota delle parti comuni dell’edificio, il che implica una gestione collettiva delle spese comuni. Tuttavia, questa organizzazione non conferisce al condominio una personalità giuridica autonoma. Insomma, il condominio non è un’azienda che può fallire.
Quando si fa riferimento al "fallimento del condominio", si tratta di una semplificazione linguistica che indica una situazione di grave difficoltà economica. Sebbene il condominio non possa essere dichiarato fallito, i singoli condomini, o le entità giuridiche che possiedono unità immobiliari all'interno del condominio, possono incorrere in fallimento, il che può avere ripercussioni significative sulla vita condominiale.
Quando un condomino, che può essere una persona fisica o giuridica, viene dichiarato fallito, il Tribunale nomina un curatore fallimentare incaricato di gestire la procedura di fallimento. Questo curatore diventa l’interlocutore principale per l’amministratore di condominio per quanto riguarda il recupero delle spese condominiali non pagate. Il fallimento del condomino è spesso preceduto da una situazione di morosità, in cui il condomino non riesce a far fronte ai propri obblighi finanziari verso il condominio.
Affinché il condominio possa essere riconosciuto come creditore nel contesto del fallimento di un condomino, l’amministratore deve presentare una domanda di insinuazione al passivo. Questa domanda, regolamentata dall’art. 93 della Legge Fallimentare e dall’art. 206 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, deve essere inviata via PEC al curatore fallimentare entro 30 giorni dalla data fissata dal Tribunale per l’esame dello stato d’insolvenza.
La domanda di insinuazione al passivo deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria a dimostrare i crediti vantati dal condominio. È essenziale che queste spese siano antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che siano chiaramente suddivise tra spese ordinarie e straordinarie, poiché queste ultime sono considerate crediti privilegiati e hanno quindi una maggiore probabilità di essere recuperate.
Le spese condominiali che si accumulano dopo la dichiarazione di fallimento non possono essere incluse nella domanda di insinuazione al passivo, poiché non sono ancora note al momento della dichiarazione. In questi casi, il curatore fallimentare assume il ruolo di rappresentante del condomino fallito, partecipando alle assemblee condominiali con diritto di voto e provvedendo al pagamento delle quote condominiali che maturano successivamente al fallimento.
L’amministratore di condominio gioca un ruolo molto importante nella gestione delle difficoltà economiche derivanti dal fallimento di un condomino. Egli deve interfacciarsi con il curatore fallimentare per garantire il recupero delle somme dovute al condominio e per assicurare la continuità della gestione condominiale. È essenziale che l’amministratore segua scrupolosamente tutte le fasi della procedura legale, dalla presentazione della domanda di insinuazione al passivo alla gestione delle spese successive al fallimento.