Il decreto legge 19 del 2024 e il decreto ministeriale del 24 luglio scorso contengono tutte le informazioni su come utilizzare il credito d'imposta del Bonus 5.0 entro la fine del 2025, scegliendo tra la soluzione unica, qualora possibile, o in 5 rate di compensazione mediante uso del modello F24. Nel dettaglio, qualora vi sia capienza fiscale a sufficienza, il credito d'imposta degli investimenti effettuati nella Transizione 5.0 del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) si può utilizzare al 100% già dal 2025, sempre utilizzando il modello F24.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, per incapienza fiscale, quanto ecceda deve essere usato sempre in compensazione in cinque quote annuali, di uguale importo, e nel rispetto degli strumenti digitali messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Su come va utilizzato il bonus 5.0 scaturito dagli investimenti effettuati e agevolati dalla Transizione, il comma 13, dell'articolo 38, del decreto legge 19 del 2024 stabilisce che "il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento".
Nel caso in cui l'importo totale del bonus non venga utilizzato tutto in compensazione entro il 2025, il decreto stabilisce che "l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo".
Sul momento in cui si possa utilizzare il bonus in compensazione, l'impresa che aderisce alla Transizione 5.0 deve attendere 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse) all'Agenzia delle entrate, dell'elenco delle aziende beneficiarie dei crediti d'imposta che abbiano completato il progetto di investimento ed entro il 31 dicembre 2025.
Le indicazioni contenute nel decreto legge 19 del 2024 devono essere tuttavia integrate con quanto si prevede all'interno del decreto del 24 luglio 2024. Infatti, l'articolo 13 prevede che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, fatta dal Gestore dei servizi energetici (Gse) all'Agenzia delle entrate, si possa procedere alla compensazione nei limiti dell'importo del credito d'imposta riconosciuto dallo stesso Gse.
Tale comunicazione, tuttavia, è soggetta a sua volta a un ulteriore termine di dieci giorni. Infatti, il Gestore dei servizi energetici invia la comunicazione entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell'azienda, della comunicazione di completamento del progetto di investimento.
Pertanto, il Gse conferma l'importo del credito d'imposta utilizzabile una volta aver verificato i dati comunicati dall'azienda, circa la completezza delle informazioni e dei certificati richiesti.
Dal punto di vista dell'impresa che richiede il bonus 5.0 si prevede in definitiva che, al completamento degli investimenti in innovazione e di risparmio energetico, si trasmetta la comunicazione al Gestore dei servizi energetici per la richiesta del credito d'imposta. All'interno di questa comunicazione (ex post), l'impresa deve inserire i dati relativi:
Infine, si fa presente che il credito d'imposta maturato sulla Transizione 5.0 debba essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24. Non è possibile l'uso di questo bonus come cessione o trasferimento all'interno del consolidato fiscale.
Analogamente ad altri crediti già utilizzati in passato quali incentivi per gli investimenti delle aziende, il bonus 5.0 non concorre a formare il reddito e nemmeno alla base imponibile ai fini dell'Irap. Inoltre, lo stesso credito non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità.