Recentemente sono state introdotte delle significative novità in materia di sanzioni sui bonus edilizi e Superbonus. La nuova norma punta a contrastare le frodi e prevenire errori legati a crediti inesistenti o non spettanti. Tali modifiche normative sono entrate in vigore per ridurre le principali irregolarità legate agli abusi edilizi. Di seguito vediamo insieme quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Sanzioni (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87), ma soprattutto quali sono gli effetti sul quadro sanzionatorio nel mondo delle agevolazioni edilizie.
Con l’introduzione del Decreto Sanzioni, entrato in vigore il 1° settembre 2024, è cambiato il panorama delle sanzioni relative alle frodi edilizie. È importante sottolineare che, prima di tale intervento normativo, come spiegato da Tag24.it, le sanzioni potevano variare tra il 30% e il 200% dell'importo compensato, a seconda della gravità dell'infrazione. Tuttavia, la vera novità della riforma delle sanzioni edilizie riguarda l’alleggerimento legato ad alcune penalità. Allo stesso tempo, sono state inasprite le sanzioni legate a crediti inesistenti basati su condizioni fraudolente.
Attraverso l’emanazione di correttivi al quadro sanzionatorio tributario dei bonus edilizi si tenta di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte si cerca di prevenire le frodi deliberate, dall'altra si distingue tra errori formali e violazioni gravi, come i crediti inesistenti.
Prima di analizzare le nuove misure delle sanzioni, è fondamentale non trascurare le differenze tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, che producono differenti effetti giuridici. In particolare:
Vediamo ora nel dettaglio come sono cambiate le sanzioni in seguito all’entrata in vigore del nuovo decreto:
Tipo di credito | Sanzione prima del Decreto | Sanzione dopo il Decreto (1° settembre 2024) |
Crediti inesistenti | Dal 100% al 200% dell’importo compensato | 70% dell’importo compensato |
Crediti non spettanti | 30% dell’importo compensato | 25% dell’importo compensato |
Crediti inesistenti basati su fatti fraudolenti | Dal 100% al 200% dell’importo compensato | Fino al 140% dell’importo compensato |
In sintesi, il Decreto ha introdotto una riduzione delle sanzioni per i crediti non spettanti e per i crediti inesistenti, con alcune eccezioni per i casi in cui i crediti siano basati su frodi evidenti o fatti fraudolenti. In questi ultimi casi, come indicato nel prospetto, la penalità può arrivare fino al 140% dell’importo compensato.
Uno degli aspetti più significativi del nuovo Decreto è la ridefinizione di crediti inesistenti. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024, i crediti erano considerati inesistenti solo in presenza di frodi evidenti, come ad esempio la falsificazione di documenti relativi a lavori mai realizzati. Con il nuovo quadro normativo, la definizione si è ampliata, includendo anche crediti che, pur essendo legittimi in origine, non soddisfano alcuni requisiti specifici o essenziali disposti dalla legge.
Tali modifiche comportano che anche un errore formale o la mancanza di alcuni documenti può comportare il riconoscimento del credito come inesistente, pur in assenza di frode deliberata. Ciò potrebbe significare che, in presenza di un intervento edilizio che soddisfa i principali requisiti normativi, ma in cui mancano alcuni documenti amministrativi, il fisco potrebbe classificare tale credito come inesistente, applicando le nuove sanzioni previste dall’attuale normativa.