12 Sep, 2024 - 23:49

Proroga contributi alluvione: scadenza slitta dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, ecco per chi

Proroga contributi alluvione: scadenza slitta dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, ecco per chi

Proroga contributi alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli che operano all'interno delle zone agricole di cui all'allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 2023, e successive modificazioni.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l'art. 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 1988;
  • l'art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell'11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006;
  • l'allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi))", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023;
  • l'art. 2 del decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 15 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024.

Proroga contributi alluvione: proroga della scadenza per il pagamento della contribuzione INPS al 16 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 63 del 2024, e successive modificazioni, sono previste delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole che sono state colpite dall'alluvione che si è abbattuta sulle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023.

A tal proposito, pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno effettuati al fine di applicare in maniera corretta l'agevolazione economica in questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato la proroga dal 16 settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024 della data di scadenza per quanto riguarda il pagamento dei contributi INPS già tariffati con l'emissione del primo trimestre dell'anno in corso.

Questo slittamento della scadenza, nello specifico, spetta ai datori di lavoro agricoli che operano all'interno delle zone agricole di cui all'allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, e successive modificazioni, ovvero dei territori che sono situati all'interno dei Comuni presenti nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, e che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 1° maggio 2023.

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Valerio Sirocchi
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