Interessi e sanzioni INPS 2024: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 16 settembre 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR), portandolo così, a partire dal 28 settembre 2024, al 3,65%.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide su:
Nello specifico, a partire dal 18 settembre 2024 l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo.
Questa modifica non viene applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati, ma sarà applicato, per l'appunto, a partire dal mese di settembre dell'anno in corso esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi.
La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema al 3,65% comporta delle variazioni anche per ciò che concerne le sanzioni civili, le quali, a partire dal 18 settembre 2024, saranno dovute in misura pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).
Tali nuove sanzioni, in particolare, devono essere versate nei seguenti casi:
A tal proposito, nello specifico, nei casi che sono disciplinati all'interno dell'art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d'anno, nel limite massimo del 60% dell'importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.
Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e dovranno essere calcolate in base all'importo del TUR.
In particolare, la deliberazione del CdA dell'INPS n. 1 dell'8 gennaio 2002 stabilisce che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che qualora il TUR sia inferiore al tasso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale e quella minima sarà pari al medesimo maggiorato di due punti percentuali.
Pertanto, dal momento che il TUR (3,65%) è attualmente superiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,50%), a partire dal 18 settembre 2024 la riduzione sarà pari al 3,65%.