L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) si prepara a un momento clou per gli incassi. In questi giorni, infatti, l'attenzione è tutta rivolta alle somme dovute a titolo di ammissione e riammissione alla Rottamazione quater, l'ultima edizione della definizione agevolata che sta per giungere a un appuntamento chiave.
Per la Rottamazione quater, l'AdeR ha stabilito che la prima e la nona rata convergono nella medesima scadenza. Una peculiarità dovuta anche alla recente riammissione al beneficio fiscale, fissata al 30 giugno 2025, che ha consentito ai contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024 di rientrare nel programma agevolato di pagamento delle cartelle esattoriali.
La data limite per il versamento di queste due rate è il 31 luglio 2025, con la consueta tolleranza di cinque giorni che estende la possibilità di pagamento fino al 5 agosto 2025.
Ma quali sono le altre scadenze previste? Quanto si aspetta di incassare l'AdeR e in che modo verranno conteggiati gli interessi?
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha recentemente fornito, tramite una comunicazione del 18 luglio 2025 sul proprio sito, tutti i dettagli essenziali sulla Rottamazione quater. Questo avviso include informazioni chiave sulla Comunicazione delle somme dovute, le FAQ e, soprattutto, le scadenze di pagamento.
Come anticipato, il 31 luglio segna una doppia scadenza fondamentale:
È importante ricordare che i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025 saranno comunque considerati tempestivi, grazie alla tolleranza di cinque giorni.
Ecco il dettaglio delle scadenze:
Uno dei principali vantaggi dell'adesione alla definizione agevolata è il congelamento delle procedure di pignoramento e fermo amministrativo. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, con la presentazione della domanda e fino al pagamento integrale delle somme dovute, si verificano i seguenti effetti sulle procedure di riscossione:
La scadenza del 31 luglio 2025 riguarda due categorie principali di contribuenti:
L'AdeR, ai fini della definizione agevolata, calcola gli interessi sulle somme dovute al tasso del 2% annuo, a partire dal 1° novembre 2023 per i contribuenti riammessi al piano agevolativo.
Se il contribuente ha già versato delle rate, tali somme vengono considerate come acconti sul capitale residuo. Tuttavia, questi pagamenti non riducono le sanzioni e gli interessi maturati fino a quel momento. In pratica, i versamenti parziali effettuati vengono scalati esclusivamente dal debito principale, senza azzerare le altre componenti del debito.
In occasione della prossima scadenza del 31 luglio, con possibilità di pagamento fino al 5 agosto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione incassa le somme dovute a titolo di capitale residuo del debito originario, maggiorato delle sanzioni e degli interessi maturati fino alla data della riammissione, inclusi gli interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.
L'incasso effettivo per l'Agenzia corrisponde all'importo ancora da saldare della definizione agevolata (a seguito della riammissione), dopo aver considerato sia i versamenti già effettuati che gli interessi applicati.