29 Jul, 2025 - 12:35

Cassa Integrazione per eventi meteo avversi: requisiti, settori coinvolti e come richiederla

Cassa Integrazione per eventi meteo avversi: requisiti, settori coinvolti e come richiederla

Nel messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, sono state fissate le nuove regole relative al riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e di altri ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come alte temperature estive o picchi di freddo. Le nuove istruzioni dell'Istituto mirano a introdurre provvedimenti specifici per i settori particolarmente esposti a tali eventi, quali ad esempio edilizia, lapideo, escavazioni e agricoltura. Ma come funzionano esattamente questi ammortizzatori sociali e chi può accedervi?

Caldo, freddo, maltempo: le nuove regole per l'accesso alla Cassa Integrazione 

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, agli articoli 26 e 40, disciplina l'accesso alla Cassa Integrazione per eventi meteo avversi.

Viene specificato che la temperatura percepita è il parametro valido, come spiegato dall'INPS, per giustificare la sospensione o riduzione delle attività lavorative.

Possono accedere all'ammortizzatore sociale sia le attività svolte all'aperto che quelle al chiuso, nel caso in cui non sia possibile garantire ai lavoratori un microclima sicuro.

A chi spetta la CIGO per ondate di calore?

Il decreto stabilisce che l'INPS valuti la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Tale possibilità è estesa a tutti i datori di lavoro (sia industria che agricoltura) quando l'attività lavorativa, all'aperto o al chiuso, non può essere garantita nel rispetto delle direttive normative, o se non è possibile utilizzare sistemi di ventilazione/raffreddamento per cause imprevedibili o incompatibilità con lo svolgimento del lavoro.

L'ammortizzatore sociale è quindi messo a disposizione per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a caldo eccessivo.

Quali sono le condizioni per ottenere l'integrazione salariale?

La disposizione del messaggio INPS 2130/2025 prevede che la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione sia elaborata e gestita in coerenza con i dati meteo effettivi. In particolare, i dati valutati riguardano:

  • temperature superiori a 35 °C (effettive);
  • condizioni in cui la temperatura ambientale non supera i 35 °C, ma l'indice di calore percepito è elevato a causa di umidità, irraggiamento, produzione di calore da macchinari, indumenti protettivi o scarsa ventilazione;
  • è ammessa la causale "evento meteo" per "temperatura elevate";
  • nei casi in cui un'autorità pubblica ordini la sospensione o la riduzione delle attività, si utilizzerà la causale "sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità".

Quali sono le novità previste dal decreto?

Il nuovo messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 conferma l'attuazione delle disposizioni normative contenute nel "decreto emergenza climatica" previsto dall’art. 3 del D.L. 98/2023, che oltre al caldo, include eventi come inondazioni, siccità, temporali.

L'Istituto chiarisce l'applicabilità e i termini a cui si riferisce la temperatura percepita come valido elemento di valutazione, anche se la temperatura reale è pari o inferiore a 35 °C.

 Il decreto non preclude l'accesso all'ammortizzatore sociale per le lavorazioni al chiuso senza ventilazione o compatibilità con sistemi di raffreddamento.

Cosa devono fare i datori di lavoro per richiederla?

L'INPS dispone che, nei periodi di eventi climatici avversi, il datore di lavoro può presentare la richiesta degli ammortizzatori sociali in modalità telematica, utilizzando i servizi INPS tramite credenziali SPID, CNS, CIE. Nella domanda dovrà essere inserita la causale appropriata, come ad esempio "evento meteo" o "sospensione per ordine di pubblica autorità".

Fermo restando che è prevista la compilazione di una relazione tecnica completa, in cui riportare:

  • la descrizione dell’evento meteorologico avverso (ad esempio, caldo eccessivo);
  • la descrizione dettagliata dell’attività lavorativa sospesa o ridotta e delle modalità operative che hanno portato alla sospensione/riduzione;
    gli estremi dell’ordinanza, se presente (senza allegarla).

Quali benefici economici sono previsti?

Sia nel caso in cui il datore di lavoro presenti una richiesta per l'accesso alla CIGO sia per l'assegno FIS/Fondi, la richiesta comporta i seguenti benefici:

  • nessun contributo extra è richiesto, in quanto classificati come EONE (Eventi Oggettivamente Non Evitabili);
  • l'obbligo di 30 giorni di anzianità lavorativa nella stessa unità produttiva non si applica;
  • il termine ultimo per la presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo all'evento;
  • la comunicazione ai sindacati può avvenire anche dopo l'inizio della sospensione/riduzione, non essendo richiesta una preventiva informativa.

Fanno eccezione le imprese edili e lapidee, per le quali l'informativa è obbligatoria solo se le proroghe superano le 13 settimane consecutive.

Domande frequenti sulla Cassa Integrazione per eventi meteo avversi

  1. La CIGO per eventi meteo avversi è applicabile solo per il caldo o anche per altri fenomeni? L'ammortizzatore sociale è previsto per una varietà di eventi climatici eccezionali. Il messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 fissa le regole sia per le alte temperature estive che per i picchi di freddo e altre condizioni di maltempo che rendano impossibile o insicura la continuazione dell'attività lavorativa.
  2. I datori di lavoro devono sostenere costi aggiuntivi o versare contributi specifici per accedere a questa forma di CIGO? No, non sono richiesti contributi extra. Le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a eventi meteo avversi sono classificate come "Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE)", il che esenta i datori di lavoro da oneri contributivi aggiuntivi per l'accesso a questa specifica CIGO.
  3. In quanto tempo un'azienda deve presentare la domanda di CIGO dopo un evento meteo avverso? La domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento meteo avverso che ha causato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
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