Nel messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, sono state fissate le nuove regole relative al riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e di altri ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come alte temperature estive o picchi di freddo. Le nuove istruzioni dell'Istituto mirano a introdurre provvedimenti specifici per i settori particolarmente esposti a tali eventi, quali ad esempio edilizia, lapideo, escavazioni e agricoltura. Ma come funzionano esattamente questi ammortizzatori sociali e chi può accedervi?
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, agli articoli 26 e 40, disciplina l'accesso alla Cassa Integrazione per eventi meteo avversi.
Viene specificato che la temperatura percepita è il parametro valido, come spiegato dall'INPS, per giustificare la sospensione o riduzione delle attività lavorative.
Possono accedere all'ammortizzatore sociale sia le attività svolte all'aperto che quelle al chiuso, nel caso in cui non sia possibile garantire ai lavoratori un microclima sicuro.
Il decreto stabilisce che l'INPS valuti la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Tale possibilità è estesa a tutti i datori di lavoro (sia industria che agricoltura) quando l'attività lavorativa, all'aperto o al chiuso, non può essere garantita nel rispetto delle direttive normative, o se non è possibile utilizzare sistemi di ventilazione/raffreddamento per cause imprevedibili o incompatibilità con lo svolgimento del lavoro.
L'ammortizzatore sociale è quindi messo a disposizione per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a caldo eccessivo.
La disposizione del messaggio INPS 2130/2025 prevede che la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione sia elaborata e gestita in coerenza con i dati meteo effettivi. In particolare, i dati valutati riguardano:
Il nuovo messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 conferma l'attuazione delle disposizioni normative contenute nel "decreto emergenza climatica" previsto dall’art. 3 del D.L. 98/2023, che oltre al caldo, include eventi come inondazioni, siccità, temporali.
L'Istituto chiarisce l'applicabilità e i termini a cui si riferisce la temperatura percepita come valido elemento di valutazione, anche se la temperatura reale è pari o inferiore a 35 °C.
Il decreto non preclude l'accesso all'ammortizzatore sociale per le lavorazioni al chiuso senza ventilazione o compatibilità con sistemi di raffreddamento.
L'INPS dispone che, nei periodi di eventi climatici avversi, il datore di lavoro può presentare la richiesta degli ammortizzatori sociali in modalità telematica, utilizzando i servizi INPS tramite credenziali SPID, CNS, CIE. Nella domanda dovrà essere inserita la causale appropriata, come ad esempio "evento meteo" o "sospensione per ordine di pubblica autorità".
Fermo restando che è prevista la compilazione di una relazione tecnica completa, in cui riportare:
Sia nel caso in cui il datore di lavoro presenti una richiesta per l'accesso alla CIGO sia per l'assegno FIS/Fondi, la richiesta comporta i seguenti benefici:
Fanno eccezione le imprese edili e lapidee, per le quali l'informativa è obbligatoria solo se le proroghe superano le 13 settimane consecutive.