È approdato alla Commissione Finanze l’emendamento al decreto fiscale che fissa le nuove regole normative in materia di ispezioni fiscali. Questo intervento legislativo si basa sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), recepita in Italia con la Legge n. 848/1955, e sullo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000).
Il provvedimento, proposto dal relatore Vito De Palma (Forza Italia), introduce cambiamenti significativi per le ispezioni fiscali nei locali delle imprese e degli studi professionali da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. La novità principale è l'obbligo di indicare la motivazione dell’ispezione per iscritto, sia nella richiesta di autorizzazione sia nel verbale di constatazione.
Le nuove disposizioni sulla giustificazione del controllo fiscale sono una risposta diretta alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025. Tale sentenza ha condannato l’Italia per la violazione dei diritti umani in materia di controlli fiscali, rendendo necessaria una riorganizzazione della tutela dei contribuenti attraverso l'applicazione di nuovi adempimenti a carico del fisco.
La sentenza della Corte di Strasburgo ha posto in evidenza l'assenza in Italia di una normativa chiara, atta a tutelare la vita privata e il domicilio del contribuente, non garantendo un controllo giuridico trasparente in materia di ispezioni fiscali nei luoghi di lavoro. Questa lacuna esponeva, di fatto, al rischio di potenziali abusi di potere.
L'emendamento interviene proprio per colmare questa carenza, definendo e imponendo nuovi limiti alle autorità fiscali nelle delicate fasi di ispezione. La sua formulazione nasce dalla constatazione che, pur essendo la decisione di avviare un'ispezione spesso dettata dalla presenza di anomalie, la procedura attuale di verifica fiscale è priva di un'adeguata e specifica regolamentazione in termini di motivazione preventiva.
Per ovviare a ciò, l'emendamento mira ad approfondire le garanzie del contribuente e prevede l'applicazione di correttivi allo Statuto del Contribuente, introducendo in particolare l'obbligo di spiegare dettagliatamente la motivazione documentata alla base delle operazioni che portano all'ispezione fiscale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con la sua sentenza del 6 febbraio 2025, ha avuto un ruolo decisivo nell'attuale riforma dei controlli fiscali in Italia. Come riportato da money.it, questa pronuncia ha riconosciuto ai contribuenti il diritto a maggiori tutele in relazione al rischio di abusi di potere, rilevando una chiara violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte dello Stato italiano.
In sostanza, l'intervento della Corte ha condannato l'Italia per aver permesso l'esercizio di attività ispettive fiscali senza una normativa adeguata che ne regolasse chiaramente i limiti e le modalità. La CEDU ha, infatti, sottolineato come in Italia mancassero norme precise capaci di disciplinare gli accessi ispettivi, configurando una violazione dei diritti dei cittadini, anche in situazioni in cui vi fossero fondati sospetti di evasione fiscale. Questo pronunciamento ha, di fatto, imposto al legislatore italiano un'urgente rivisitazione della disciplina vigente.
È importante sottolineare che il legislatore ha previsto un intervento non retroattivo, sostenendo l'introduzione di una disciplina innovativa per gli accertamenti fiscali. Questo approccio estende nuove tutele per i cittadini, ponendo al contempo precisi paletti per le autorità fiscali.
L'emendamento procede a una rivisitazione della disciplina basata sull'articolo 8 della CEDU, che si concretizza attraverso l'introduzione dell'obbligo di motivazione, la previsione dell'invalidità degli accessi non giustificati, la definizione del ruolo della Guardia di Finanza in tale contesto, nonché le conseguenze in termini di tutela giuridica e risarcimento dei danni.
Le nuove disposizioni, quindi, mettono a disposizione di contribuenti e imprese maggiori tutele contro probabili abusi, garantendo un'effettiva tutela giuridica sin dall’atto di accesso delle autorità fiscali nei loro locali.