Molti si chiedono chi possa effettivamente accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a 56 anni per invalidità, e se sia un diritto universale o riservato a specifiche categorie di lavoratori. L'INPS offre la possibilità di accedere a canali di pensionamento privilegiati per chi ha una capacità lavorativa compromessa in modo significativo. Ma quali sono esattamente i requisiti per ottenere questo beneficio? Chi ne ha diritto e cosa cambierà a partire dal 2027? Approfondiamo i dettagli.
L'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità prevede criteri specifici di natura anagrafica, contributiva e sanitaria. Sono tre gli aspetti fondamentali per l'accesso a questo trattamento anticipato, fissato a 56 anni per le donne e a 61 anni per gli uomini.
Per soddisfare i requisiti, l'INPS richiede l'accertamento di una condizione di compromessa capacità lavorativa. Questo viene attestato dalla Commissione medica ASL-INPS, che deve riconoscere un'invalidità pari o superiore all'80%. È fondamentale che questa percentuale sia ufficialmente certificata per poter proseguire con la domanda di pensionamento anticipato.
Inoltre, la pensione di vecchiaia anticipata richiede un requisito contributivo minimo di 20 anni. Esiste la possibilità di una riduzione a un minimo di 15 anni, ma solo per coloro che rientrano nelle deroghe previste dal D.Lgs. 503/1992. Questo è possibile se la contribuzione è stata versata o accreditata al 31 dicembre 1995. Possono accedere a questo canale di pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti iscritti presso:
È importante notare che il decreto attuale esclude da questo canale privilegiato i lavoratori autonomi e i dipendenti pubblici, salvo specifiche eccezioni che devono essere verificate caso per caso con la normativa vigente.
Per l'applicazione della normativa, l'INPS chiarisce che è necessario perfezionare il requisito sanitario. Uno degli aspetti più significativi della distinzione tra invalidità civile e previdenziale è stato chiarito da importanti sentenze. In particolare, la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 467/2020, patrocinata da Inca Cgil, ha stabilito che l'invalidità civile pari all'80% è sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto, superando interpretazioni precedenti che potevano essere più restrittive.
In un caso emblematico, l'INPS aveva inizialmente respinto una richiesta di pensionamento anticipato adducendo il mancato perfezionamento dell'invalidità previdenziale (ai sensi della legge 222/1984), che è legata a una specifica riduzione della capacità lavorativa.
La Corte ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso e condannando l'Istituto al pagamento degli arretrati, riconoscendo l'applicazione dei requisiti dell'invalidità civile previsti dalla legge 118/1971 come validi per l'accesso a questo beneficio.
La domanda di pensionamento anticipato con invalidità può essere presentata tramite i canali ufficiali dell'INPS, utilizzando credenziali di accesso come SPID, CIE o CNS. Per la presentazione della richiesta è necessario seguire questi passaggi:
Alla domanda il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
Se la domanda viene respinta per motivi considerati non validi (ad esempio, la mancata accettazione dell'invalidità civile come sufficiente), è possibile presentare ricorso legale, facendo riferimento a sentenze come la n. 467/2020 della Corte d'Appello di Torino per sostenere la propria posizione.
La "riforma della disabilità" è destinata a entrare in viigore dal 1° gennaio 2027, a seguito di una proroga della fase di sperimentazione. Le novità principali introdotte da questa riforma includeranno una "valutazione multidimensionale" della disabilità e la competenza esclusiva dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità.
È importante sottolineare che, a partire dal 2027, i requisiti contributivi per la pensione anticipata (ma non specificamente per quella di invalidità) saranno adeguati alle aspettative di vita, come avviene periodicamente.