Con il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti su un argomento molto sentito da dipendenti pubblici e iscritti a specifiche gestioni previdenziali storiche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG). La questione riguarda l'impatto delle recenti modifiche legislative sul calcolo delle pensioni, in particolare sulle quote retributive.
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha riorganizzato i limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fissandoli a 67 anni per il biennio 2025-2026. Allo stesso tempo, ha dato alle pubbliche amministrazioni la possibilità di trattenere i dipendenti in servizio fino a 70 anni. Questa innovazione normativa si lega alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che ha previsto nuove aliquote di rendimento, meno vantaggiose, per il calcolo della quota retributiva delle pensioni.
Con questo messaggio, l'INPS chiarisce l'applicazione delle nuove aliquote e i casi in cui, invece, rimangono in vigore le normative precedenti. I chiarimenti riguardano le pensioni liquidate per:
A partire dal 2025, il limite ordinamentale di cessazione dal servizio è stato agganciato all'età pensionabile, ovvero 67 anni, requisito fondamentale per la pensione di vecchiaia ordinaria. Tuttavia, con il consenso del lavoratore, l'amministrazione può prolungare il rapporto di lavoro fino a 70 anni.
Le nuove aliquote di rendimento, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, sono meno convenienti. Tuttavia, la normativa prevede una deroga, ossia la loro non applicazione, se il lavoratore cessa dal servizio per cause "obbligatorie" legate ai limiti di età o di servizio.
L'INPS ha elencato diverse circostanze in cui continuano a valere le vecchie aliquote (quelle delle leggi degli anni '60 e '80), ovvero:
Il punto di partenza è il limite di età. Se il lavoratore raggiunge i 67 anni, ha diritto a una pensione calcolata con le aliquote di rendimento precedenti, beneficiando così di un conteggio più favorevole.
Se, invece, il lavoratore presenta le dimissioni volontarie a un'età compresa tra 65 e 67 anni, non otterrà l'applicazione della deroga e la sua pensione sarà calcolata con le nuove aliquote, meno vantaggiose.
Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione e il dipendente concordino di proseguire il rapporto lavorativo oltre i 67 anni, ma comunque entro i 70, la pensione calcolata al termine del prolungamento sarà basata sulle vecchie aliquote. Lo stesso vale se il dipendente decide di dimettersi prima della fine del trattenimento, poiché l'INPS tiene conto del perfezionamento dei limiti ordinamentali.
I lavoratori che hanno usufruito dell'APE Sociale e che accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti otterranno un assegno calcolato con le vecchie aliquote.
Tuttavia, se dopo l'APE Sociale il lavoratore accede alla pensione anticipata ordinaria, il calcolo cambia in base all'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
Se al momento della cessazione il lavoratore è iscritto anche al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (AGO), la pensione di vecchiaia in cumulo sarà calcolata con le vecchie aliquote, risultando quindi più vantaggiosa.
Per i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti di pensionamento entro il 2023, l'INPS applica la normativa precedente. Di conseguenza, non subiscono gli effetti peggiorativi delle nuove aliquote.
Se stai pensando alla pensione nel 2025, potresti avere dubbi su età minima, dimissioni anticipate e calcolo delle aliquote. Ecco le risposte ai principali quesiti sui chiarimenti pubblicati dall’INPS con il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025.