Il Modello 730/2025 rappresenta uno strumento fondamentale per milioni di contribuenti italiani, soprattutto per chi desidera semplificare la gestione della dichiarazione dei redditi e ottenere eventuali rimborsi direttamente in busta paga.
Tuttavia, non sempre la compilazione fila liscia e, anzi, può accadere che emergano errori solo dopo l’invio. Uno dei più frequenti riguarda l’indicazione del sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico che deve effettuare i conguagli fiscali.
A questo punto, sorge spontaneo chiedersi: cosa succede se ci si accorge di aver indicato un sostituto non corretto? In quali casi il datore di lavoro può rifiutarsi di conguagliare il 730? E soprattutto, come può il contribuente intervenire per ricevere comunque il rimborso o regolarizzare i pagamenti dovuti?
La trasmissione del Modello 730/2025, anche in presenza di un sostituto d’imposta errato, viene comunque considerata valida dall’Agenzia delle Entrate. In altre parole, la dichiarazione non viene annullata e resta acquisita. Il problema, tuttavia, nasce nel momento in cui il soggetto indicato non ha titolo per procedere con i conguagli.
È bene sottolineare che il datore di lavoro o l’ente pensionistico non può rifiutarsi in modo arbitrario. La regola generale prevede infatti che il sostituto debba sempre effettuare le operazioni di rimborso o di trattenuta. Tuttavia, ci sono due situazioni ben definite in cui può presentare un diniego, e lo deve fare entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione:
In simili circostanze, il sostituto segnala all’Agenzia delle Entrate l’impossibilità di procedere e il contribuente riceve una notifica automatica via mail. Da quel momento, senza un intervento correttivo, i rimborsi non possono essere erogati e le trattenute non vengono applicate. In altre parole, la dichiarazione resta valida, ma non produce gli effetti attesi.
Quando arriva la comunicazione di diniego o, ancora, quando l’errore viene rilevato in autonomia, non è necessario rifare da capo la dichiarazione dei redditi. Al contrario, la normativa consente due modalità di intervento, che dipendono dalla situazione fiscale emersa dal modello inviato.
Questo strumento è stato ideato proprio per correggere esclusivamente il dato relativo al sostituto d’imposta, senza modificare redditi, detrazioni o deduzioni già inserite. In altre parole, la dichiarazione rimane intatta, ma il contribuente ha la possibilità di aggiornare soltanto l’informazione errata.
Il 730 integrativo di tipo 2 può essere inviato fino all’11 novembre 2025. La trasmissione, inoltre, può avvenire sia in autonomia tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, sia con l’assistenza di un CAF o di un professionista abilitato.
E non finisce qui. Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta, può barrare l’apposita casella e in quel caso sarà l’Agenzia a provvedere direttamente al rimborso tramite accredito sul conto corrente indicato.
Gli errori legati all’indicazione del sostituto non sono affatto rari. Anzi, si verificano spesso quando il contribuente ha cambiato datore di lavoro nell’anno precedente o percepisce redditi da più fonti. Molto frequentemente il sistema precompilato inserisce in automatico il sostituto dell’anno passato, creando non pochi equivoci.
Per ridurre al minimo i rischi, è quindi consigliabile adottare alcune semplici ma fondamentali verifiche:
Attraverso questi controlli preliminari è possibile evitare spiacevoli inconvenienti, garantendo tempi rapidi per i rimborsi e una gestione più lineare della dichiarazione. Diversamente, senza questi accorgimenti, si rischia di ricevere comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate e dover intraprendere procedure integrative che, pur essendo semplici, inevitabilmente allungano i tempi.