Contestare un estratto di ruolo o una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è complesso, soprattutto per imprese e professionisti coinvolti in appalti (oggi regolati dal D.Lgs. 36/2023), rapporti con la Pubblica Amministrazione o operazioni societarie e finanziarie.
In via generale, la normativa è netta: l’estratto di ruolo, di per sé, non è impugnabile; la cartella di pagamento resta l’atto normalmente impugnabile (se la notifica è irregolare o presenta vizi propri).
Come riportato anche da fiscooggi.it, il ricorso al giudice è ammesso solo quando l’iscrizione a ruolo determina un pregiudizio concreto e attuale (ad esempio rischio di esclusione da una gara, blocco di pagamenti pubblici o perdita di benefici con la PA). Di seguito regole, casi tassativi e novità introdotte dal D.Lgs. 110/2024.
La linea restrittiva, recepita dal legislatore con il D.Lgs. 110/2024 che ha riscritto l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, riflette l’orientamento giurisprudenziale più recente.
Alle ipotesi “classiche” si affiancano oggi ulteriori casi che riguardano, tra l’altro, procedure di crisi d’impresa, operazioni di finanziamento con soggetti autorizzati e cessione d’azienda.
Anche la Cassazione, con l’ordinanza n. 24760 dell’8 settembre 2025, si muove in questa direzione, richiedendo la prova di un danno attuale e tipizzato.
In via ordinaria l’estratto di ruolo non si impugna. La contestazione è ammessa solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto e immediato. In tali ipotesi si può agire contro il ruolo o contro la cartella di pagamento (se non regolarmente notificata). La mera conoscenza del debito tramite l’estratto non legittima il ricorso.
Sono inammissibili, tra gli altri, i ricorsi basati su:
mera conoscenza del debito dall’estratto;
pregiudizio solo potenziale/futuro o non tipizzato;
contestazione del merito del tributo senza vizi dell’atto né pregiudizio concreto;
cartella regolarmente notificata con termini decorsi: l’estratto non riapre i termini;
assenza di prova dell’impatto immediato su PA/finanziatori/operazioni societarie.
È ammissibile il ricorso quando l’iscrizione a ruolo incide subito su una posizione giuridica qualificata; resta sempre impugnabile la cartella di pagamento se la notifica è inesistente/irregolare o presenta vizi propri. Tra i principali casi:
rischio di esclusione da gare/appalti (D.Lgs. 36/2023);
blocco dei pagamenti della PA per verifiche ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
perdita di benefici/titoli nei rapporti con la PA;
procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
operazioni di finanziamento con soggetti autorizzati;
cessione d’azienda, con possibili estensioni di responsabilità.
L’iscrizione a ruolo è resa conoscibile al contribuente tramite la notifica della cartella di pagamento: è la cartella che rende “visibile” il ruolo e, nella prassi, è l’atto normalmente impugnato.
L’estratto di ruolo è un documento informativo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: riproduce i dati del ruolo e riepiloga la posizione debitoria (capitale, sanzioni, interessi e riferimenti dei crediti affidati in riscossione). Non è, di regola, un atto impugnabile.
L’ordinanza Cass. n. 24760/2025 ribadisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile in via generale. Il ricorso è possibile solo quando la legge prevede espressamente un pregiudizio concreto e immediato. Tale impostazione è in continuità con le Sezioni Unite n. 12459/2024, che hanno tracciato i confini della tutela giurisdizionale in materia.
In assenza di un danno immediato e tipizzato, il ricorso contro l’estratto è inammissibile (o prematuro). La tutela del contribuente scatta al momento opportuno, ovvero con la notifica dell’atto che avvia la riscossione effettiva (ad esempio intimazione o pignoramento).
Impugnare l’estratto senza poter dimostrare un pregiudizio previsto dalla legge.
Confondere estratto, ruolo e cartella, trattandoli come atti equivalenti.
Ignorare le novità normative (D.Lgs. 110/2024 e giurisprudenza recente) che rendono l’estratto non impugnabile salvo eccezioni ristrette nelle quali la difesa è urgente.