Lo scorso 28 ottobre è partita ufficialmente la presentazione delle domande per il Bonus Mamme 2025. Con la Circolare n. 139/2025, l’INPS ha fissato le date di apertura e chiusura delle richieste, stabilendo un termine di 40 giorni per l’invio.
Le lavoratrici con almeno due figli possono richiedere un contributo fino a 480 euro annui. La misura, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118, introduce un’integrazione temporanea al reddito, in attesa dell’esonero contributivo che entrerà in vigore nel 2026.
Il contributo è pensato per sostenere le madri lavoratrici che attualmente non beneficiano dell’aumento in busta paga legato all’esonero contributivo, garantendo un aiuto di 40 euro al mese per ogni mese di attività lavorativa svolta nel 2025. Ma quali sono i requisiti per ottenere il bonus fino a 480 euro e come presentare la domanda prima della scadenza?
Il settore dei sostegni alle lavoratrici che ogni giorno gestiscono casa, famiglia, affetti e numerose attività fondamentali per la società, avrebbe bisogno di interventi economici più strutturati. Tuttavia, con questa misura, le madri lavoratrici con almeno due figli naturali, adottivi o in affidamento preadottivo titolari nel 2025 di un’attività di lavoro dipendente o autonomo possono accedere a un contributo economico.
Rientrano tra le beneficiarie:
lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, con esclusione del lavoro domestico;
lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996) e la Gestione Separata INPS.
Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte a forme di previdenza obbligatorie.
Il diritto al contributo nasce dalla combinazione di tre condizioni principali: familiari, lavorative ed economiche.
Il beneficio spetta solo per i mesi di effettiva attività lavorativa nel 2025 alle madri con almeno due figli:
con due figli, il beneficio è riconosciuto fino al mese in cui il più piccolo compie 10 anni;
con tre o più figli, fino al mese in cui il minore raggiunge la maggiore età (18 anni).
Il requisito deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o maturare entro il 31 dicembre 2025.
In caso di nascita o adozione nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese dell’evento.
Rientrano nel beneficio le lavoratrici dipendenti (escluse le domestiche) e le autonome iscritte a una gestione previdenziale.
Sono invece escluse le madri con tre o più figli e contratto a tempo indeterminato, già destinatarie dell’esonero contributivo IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 180). Per accedere al contributo è inoltre necessario che il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui.
La domanda per il Bonus Mamme 2025 deve essere presentata entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, ossia entro il 9 dicembre 2025. Chi matura i requisiti successivamente potrà inviarla fino al 31 gennaio 2026, purché i requisiti siano posseduti entro il 31 dicembre 2025.
I canali ufficiali per l’invio della domanda sono:
Portale INPS (www.inps.it) tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS;
Istituti di patronato, che possono presentare la domanda per conto della lavoratrice;
Contact Center INPS, ai numeri 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da mobile).
Nel modulo la richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
i dati anagrafici dei figli;
il tipo di rapporto di lavoro o l’iscrizione previdenziale;
il reddito da lavoro (non superiore a 40.000 euro);
la modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato).
L’INPS potrà verificare i dati anche dopo l’erogazione: in caso di dichiarazioni false, è prevista la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme.
Nella circolare, l’INPS chiarisce anche le tempistiche di pagamento del bonus, fino a 480 euro annui.
L’erogazione avverrà:
in un’unica soluzione a dicembre 2025 per le domande già elaborate;
entro febbraio 2026 per le richieste presentate successivamente.
Il contributo è esentasse e non rilevante ai fini ISEE, come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 95/2025.
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