Con la risposta n. 285 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sull’applicabilità della Tassa Etica.
Una nuova imposta che va a rivoluzionare anche i soggetti in regime forfettario.
Non preoccupatevi, però. Non è una tassa che devono pagare tutti, ma solo determinati soggetti.
In questo articolo, spiegheremo subito cos’è questa nuova tassa e quando è stata introdotta, chi deve pagarla e perché ne sono soggetti anche i forfettari.
Introdotta dalla Legge n.266/2005, la Tassa Etica si applica alle imprese, agli esercenti di arti e professioni: l’aliquota è pari al 25%, come forma di addizionale. Come si legge nel testo della Legge, al comma 466:
Pertanto, come si comprende bene, non si applica sempre o a tutti.
Anche i forfettari finiscono nella platea dei soggetti alla Tassa Etica. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 4 novembre 2025.
Se vengono esercitate anche attività rientranti tra quelle individuate dalla disciplina di cui alla legge n. 266/2025 come, ad esempio, la produzione, la distribuzione o la vendita di materiale pornografico, anche i contribuenti forfettari devono versare la Tassa Etica.
Come riportato da FiscoOggi, un contribuente ha presentato una richiesta di riesame parziale di una risposta ricevuta da una direzione regionale dell’Agenzia sull’applicabilità della Tassa Etica ai forfettari.
La norma, secondo lui, non distingue tra regimi fiscali e sottolinea che non ci sarebbero documenti che obblighino i forfettari.
La prima precisazione fatta riguarda la stessa natura del regime forfettario: un regime agevolato che permette agli aderenti di versare un’imposta sostitutiva del 15%.
Partendo da questo e dal fatto che la Tassa Etica non è altro che un’addizionale alle imposte, l’Amministrazione ricorda che si applica a una quota di reddito netto proporzionalmente riferibile a una di quelle attività.
Anche se i forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’Irpef, ciò non esclude il versamento della Tassa Etica proprio perché non rientra tra quelle sostituite dal regime agevolato.
Viene precisato, inoltre, che la base imponibile dell’imposta si determina applicando il coefficiente di redditività previsto ai ricavi derivante dalle attività di cui alla Tassa Etica.
Intanto, l’importo ottenuto dal calcolo descritto prima deve essere indicato nel Quadro RQ del Modello Redditi Persone Fisiche, al rigo RQ49. Naturalmente, all’importo deve essere applicata l’aliquota del 25%.
Per quanto riguarda il versamento, non si differenzia troppo dall’Irpef. I codici tributo da utilizzare sono 4003 (acconto prima rata), 4004 (acconto seconda rata o unica soluzione) e, infine, 4005 (saldo).
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