Da un lato Andrea Sempio, a cui la Procura di Pavia contesta - all'esito delle nuove indagini - l'omicidio (aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti) di Chiara Poggi. Dall'altro Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni per lo stesso delitto, a discarico del quale sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare una revisione del processo. In mezzo, dubbi e quesiti, anche tecnici, tra i quali: se dovesse essere riconosciuto innocente, quanto otterebbe dallo Stato?
Stasi è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'allora fidanzata dopo due assoluzioni, nel processo d'Appello bis. Era il 2014 e i giudici lo condannarono a 24 anni di reclusione; pena poi ridotta a 16 anni dalla Cassazione in ragione dell'accesso al rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo in caso di condanna.
Sul piano civile, è stato chiamato a risarcire i familiari della vittima per le spese legali sostenute e i danni subìti. Risarcimento che si aggirava, inizialmente, a un milione di euro, rideterminato in seguito a una trattativa a oltre 700mila euro. L'avvocato dei genitori, Gian Luigi Tizzoni, ha fatto sapere che ne avrebbe già versati "350-400 mila euro".
Ma perché si parla di una possibile restituzione del denaro? Perché nell'eventualità che si arrivi a una riscrittura del delitto - la Procura di Pavia parla di almeno 21 indizi raccolti a carico di Sempio - Stasi potrebbe veder cambiare la propria posizione.
Come? Attraverso un processo di revisione, un mezzo di impugnazione straordinario previsto dal codice di procedura penale che consente di riaprire un processo concluso con sentenza definitiva in presenza di specifici presupposti, come:
Nel concreto, la revisione potrebbe essere chiesta dalla Procura generale di Milano e/o dalla difesa di Stasi dopo la lettura degli atti, sulla base degli elementi a discarico emersi nelle nuove indagini (qualora presentino, appunto, carattere di novità) o dopo l'eventuale condanna definitiva di Sempio per lo stesso delitto.
Se Stasi dovesse ottenere la revisione (a decidere sull'ammissibilità dell'istanza è la Corte d'Appello competente) e poi essere prosciolto nel conseguente giudizio, avrebbe diritto alla restituzione del denaro pagato e al risarcimento.
Il primo scenario è previsto dall'articolo 639 c.p.p., che recita:
Il secondo è invece disciplinato dall'articolo 643 del Codice. Ecco il testo:
Si tratta di un risarcimento diverso da quello previsto per l'ingiusta detenzione, che riguarda chi ha subito una misura cautela in carcere o agli arresti domiciliari salvo poi essere assolto. Soprattutto, non è automatico. Recita sempre l'articolo 643, al comma 2:
Occorre quindi prima valutare il danno, tenendo conto di una serie di fattori; poi presentare una richiesta e attendere che venga accettata (meccanismo che può richiedere anni, da qui la proposta di legge a nome di Beniamino Zuncheddu). Le stime giornalistiche parlano, nel caso di Stasi, di cifre nell'ordine di milioni di euro.
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