Stralcio cartelle 2023: la nuova Legge di Bilancio ha previsto delle novità importanti per quanto riguarda la tematica relativa alla riscossione.
In particolare, la legge n. 197 del 2022, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", introduce:
La Legge di Bilancio 2023 prevede:
L'importo della cartella esattoriale deve essere calcolato comprendendo al suo interno il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda, invece, gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la suddetta legge stabilisce che:
Fino al 31 marzo 2023, data in cui è previsto l'annullamento automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro, la riscossione dei debiti è sospesa.
Lo stralcio cartelle 2023 non si applica per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:
Con la pubblicazione del comunicato stampa del 5 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito le istruzioni per gli enti creditori per quanto riguarda lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.
Il suddetto comunicato stampa dell'AdE - Riscossione, in particolare, che è stato redatto dalle Relazioni Esterne e Governance e dalle Relazioni con i Media, comunica quali sono le modalità con le quali gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, devono comunicare all'Agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio "parziale" dei loro crediti di importo residuo fino a 1.000 euro.
Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, all'interno della sezione "Enti Creditori", sono presenti tutte le informazioni necessarie e il suddetto modello da inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata che viene indicato nel modulo, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.