Cassa integrazione: con la pubblicazione del messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni operative per quanto riguarda l'esonero dal versamento del contributo addizionale.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno dell'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, nonché dal decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in seguito alla modificazioni che sono state introdotte, in sede di conversione, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022.
Per quanto riguarda gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in una precedente circolare l'INPS ha esaminato gli aspetti relativi all'esonero dal versamento del contributo addizionale.
Adesso, invece, l'Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'applicabilità della misura in base all'esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con la Commissione Europea.
A tal proposito, il 6 ottobre 2022 il MLPS ha notificato alla Commissione Europea la suddetta misura agevolativa, ricevendo indietro dall'organismo l'autorizzazione alla sua applicazione mediante la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previste all'interno della sezione 2.1 della "Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina", c.d. Temporary Crisis Framework (TCF).
Perciò, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per quanto riguarda:
Per quanto riguarda il primo punto, come abbiamo già detto in precedenza, la Commissione Europea ha autorizzato l'applicazione dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
Secondo quanto viene disposto dall'art. 53 quater, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, i soggetti che beneficiano di questa misura agevolata potranno richiedere anche altri aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi che vengono adottati a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
Ecco, invece, quali sono i criteri per la determinazione da parte dell'INPS dell'ammontare degli importi degli esoneri di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022:
Ecco, infine, gli importi degli esoneri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022: