Sanità privata: con la pubblicazione della circolare n. 20/E del 7 luglio 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha comunicato che sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa all'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) delle prestazioni sanitarie rese ai soggetti che sono stati ricoverati presso le cliniche non convenzionate e agli accompagnatori di questi ultimi.
La suddetta circolare dell'AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 18 del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 (c.d. "decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.
Nel caso in cui un professionista effettui delle prestazioni sanitarie nei confronti di un soggetto ricoverato presso una clinica non convenzionata e costui inserisce l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18), primo periodo, del decreto IVA, all'interno della fattura emessa verso la struttura, allora quest'ultima renderà esente la prestazione al soggetto ricoverato fino a concorrenza del corrispettivo che la struttura deve al professionista.
In sostanza, il soggetto ricoverato presso delle strutture non convenzionate avrà la possibilità di non dover pagare l'imposta sul valore aggiunto come accadrebbe anche all'interno di una casa di cura oppure di un medico convenzionato.
Il secondo periodo dell'art. 10, comma 1, n. 18), del decreto IVA, invece:
Nel caso in cui il professionista emetta la fattura contenente le prestazioni esenti dal versamento dell'IVA in un momento successivo rispetto alla data in cui la struttura non convenzionata emette la propria fattura al soggetto ricoverato, allora il professionista dovrà comunque comunicare tutte le informazioni che sono necessarie per poter stabilite quale sia la quota in esenzione che bisogna applicare nei confronti del soggetto ricoverato.
Ad ogni modo, nel caso in cui ci si accorga che l'importo della prestazione esente che risulta indicato all'interno della fattura emessa dal professionista alla clinica non convenzionata sia diverso rispetto quello che viene comunicato dallo stesso, allora la struttura avrà l'obbligo di emettere una nota di variazione.
In definitiva, non sono più validi i chiarimenti che erano stati forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della precedente risoluzione n. 87/E del 20 agosto 2010, all'interno della quale si prevedeva che:
Le cliniche non convenzionate, oltre all'esenzione IVA di cui al precedente paragrafo, devono: