Rendita INAIL: con la pubblicazione dei decreti ministeriali n. 88 e n. 89 del 21 giugno 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), sono stati comunicati gli aumenti per quanto riguarda gli importi relativi alle rendite INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tali aumenti, nello specifico, sono entrati in vigore a partire dal 1° luglio 2023 e hanno disposto una rivalutazione delle prestazioni economiche relative ai seguenti settori:
L'art. 234 e l'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il quale è stato approvato con la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 10 maggio 1982, dall'art. 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, dall'art. 14, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, nonché dall'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, sono andati a modificare rispettivamente:
A tal proposito, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite in caso di inabilità permanente o di morte, è pari a 29.010,95 euro a partire dal 1° luglio 2023.
Questo importo scende a 19.221,30 euro, ovvero il minimale previsto dalla normativa vigente in materia per i lavoratori che appartengono al settore dell'industria, in caso di liquidazione delle rendite INAIL nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art. 205, comma 1, lett. b), del Testo Unico in oggetto, o loro superstiti.
La retribuzione media giornaliera, poi, è fissata in misura pari a 91,53 euro e determina, a partire dal 1° luglio 2023:
Per quanto riguarda i lavoratori che operano nel settore della navigazione, gli importi del massimale aumentano nel seguente modo:
Oltre alle modifiche degli importi che abbiamo visto durante il corso del precedente paragrafo, le disposizioni che sono contenute all'interno del Testo Unico in oggetto hanno rivalutato anche gli importi relativi alle seguenti prestazioni economiche.
Nello specifico:
A tal proposito, dunque, applicando il coefficiente di rivalutazione 1,081, ecco quali sono gli importi previsti dal decreto n. 88 del 2023:
Ecco, invece, gli importi comunicati dal decreto n. 89 del 2023: