Superbonus e cessione del credito: con la pubblicazione della circolare n. 27/E del 7 settembre 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal c.d. Decreto Cessioni.
La suddetta circolare dell'AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle modifiche che sono state apportate dalle seguenti disposizioni legislative:
In seguito ai chiarimenti che erano già stati forniti in precedenza da parte dell'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione delle circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, n. 33/E del 6 ottobre 2022, n. 13/E del 13 giugno 2023 e n. 17/E del 26 giugno 2023, l'amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei soggetti interessati degli ulteriori chiarimenti che vanno a fornire un quadro completo per quanto riguarda tutte le modifiche e tutte le novità che sono state apportate all'art. 121 del Decreto Rilancio da parte del Decreto Cessioni.
Nello specifico, quest'ultima disposizione legislativa ha modificato alcuni aspetti che riguardano lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per gli interventi legati a:
A tal proposito, le nuove disposizioni hanno introdotto il divieto di opzione, il quale è andato a ridurre la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta.
Il Superbonus, così come anche le altre misure che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, sono delle agevolazioni che possono essere utilizzate sotto forma di detrazione fiscale da parte dei soggetti che sostengono delle spese per effettuare determinate tipologie di lavori.
In alternativa alla detrazione, i soggetti beneficiari possono richiedere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.
L'opzione della quale si intende fruire deve essere comunicata direttamente all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, entro la scadenza del 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui il beneficiario sostiene le spese per le quali ha maturato il diritto alla detrazione.
Diversamente, l'art. 3, comma 10 octies, del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha previsto che: