Il diritto al congedo straordinario previsto dalla legge 104 è subordinato alla convivenza con il disabile. Tuttavia, molte persone si chiedono se l'indennizzo viene riconosciuto in base al domicilio o alla residenza. Vediamo insieme cosa dice l'INPS.
L'indennità per congedo straordinario prevista dalla legge 104 spetta al lavoratore che assiste un familiare disabile, garantendo un periodo di assenza dal lavoro retribuito.
Conformemente alle indicazioni fornite dall'INPS, l'indennità per congedo straordinario è prevista per i seguenti lavoratori:
La legge 104 prevede che il congedo straordinario richiede la convivenza con il familiare disabile grave fin dall'inizio del riconoscimento dell'indennità di congedo e che questa convivenza sia mantenuta per l'intera durata del congedo.
Pertanto, è fondamentale che il lavoratore e il familiare disabile abbiano la stessa residenza.
Il congedo straordinario può essere richiesto dai lavoratori dipendenti privati, anche con contratto a tempo parziale, per fornire assistenza ai familiari disabili secondo l'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.
Tuttavia, non è possibile richiedere il congedo se il familiare è ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continua, fatta eccezione per alcuni casi previsti dalla legge.
Come già menzionato, il lavoratore non può richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere, a meno che non sussistano diverse eccezioni previste dalla legge, tra cui:
Il periodo di congedo straordinario inizia al momento della presentazione della richiesta. Ogni lavoratore può beneficiare di un massimo di due anni di congedo straordinario durante la sua carriera lavorativa.
È importante notare che questo limite si applica a ciascun avente diritto. Quindi, se il lavoratore ha più di un familiare disabile, può richiedere più periodi di congedo straordinario, ma il totale non deve superare i due anni.
I controlli possono essere condotti sia dall'INPS che dal datore di lavoro. Quest'ultimo può persino richiedere i servizi di un investigatore privato.
In base alla normativa, durante la fruizione del congedo retribuito, il lavoratore non ha diritto a maturare ferie, tredicesima mensilità o trattamento di fine rapporto.