Rottamazione quater: proroga della seconda rata? Una boccata di ossigeno per i contribuenti che devono versare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'importo dovuto per la seconda rata della Definizione agevolata per l'anno 2023.
In molte occasioni, il problema delle difficoltà economiche dei contribuenti è stato evidenziato dai commercialisti, mettendo in discussione l'adempienza dei debiti, inclusi quelli esattoriali.
D'altra parte, il 30 novembre è una data critica, in cui convergono numerosi adempimenti. Vediamo insieme quando, come e se verrà attuata la proroga della Rottamazione quater 2023.
L'Associazione Nazionale dei Commercialisti, Marco Cuchel, nel corso del XIX Congresso nazionale svoltosi il 24 novembre 2023, ha messo in discussione l'adempienza dei debiti esattoriali previsti per il 30 novembre 2023, chiedendo la proroga per il pagamento della seconda rata dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata.
È importante notare che anche il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ospite del Convegno dell'ANC, ha espresso perplessità riguardo alle numerose scadenze fiscali previste per il 30 novembre, tanto da confermare l'introduzione di un meccanismo più agevole per i contribuenti.
Si fa strada l'ipotesi di una proroga della Rottamazione quater. D'altra parte, è già successo che a ridosso della scadenza giungesse la proroga del MEF; pertanto, è possibile che nelle prossime ore arrivi il differimento della scadenza della seconda rata prevista per il 30 novembre 2023.
I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater devono pagare la seconda rata dell’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata entro giovedì 30 novembre 2023. Tuttavia, anche per la seconda rata, come per la prima e le successive, è possibile pagare con un lieve ritardo, ma comunque non oltre i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.
È importante notare che, per ora, si parla di un possibile slittamento della scadenza, ma non c'è certezza della proroga.
Attualmente, sono state avanzate molte richieste al Governo in merito alle scadenze fiscali che cadono il 30 novembre 2023.
Tuttavia, nonostante il Viceministro Leo abbia accolto positivamente le richieste di modifica del calendario fiscale, non sono ancora arrivati ulteriori aggiornamenti ufficiali.
La prima rata della Rottamazione quater è scaduta il 30 ottobre. I pagamenti registrati nei giorni di tolleranza hanno permesso a molti contribuenti di ottenere un ritardo di pochi giorni. I pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre era domenica) non hanno comportato la perdita del diritto e, quindi, la decadenza dal beneficio.
La seconda rata della Rottamazione quater scade il 30 novembre 2023, e considerando i cinque giorni di tolleranza, deve essere pagata entro martedì 5 dicembre 2023.
Le restanti rate andranno regolarizzate con una cadenza standard:
Pertanto, il calendario fiscale del mese di novembre comprende anche l’ultima rata della Definizione agevolata per il 2023.
I contribuenti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del 'Decreto Alluvione', convertito nella Legge n. 100/2023, entro il 31 dicembre 2023, riceveranno la comunicazione delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata quater.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in presenza di mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una singola rata della Rottamazione quater, richiede al contribuente l’intero debito iscritto a ruolo.
Se il contribuente ha pagato la prima rata e non paga la seconda, non ottiene la restituzione della somma versata, ma questa sarà conteggiata come acconto sulle somme dovute.
Se il contribuente non ha pagato la prima rata della Rottamazione quater, si è già attivata la decadenza dalla misura agevolativa; pertanto, il debito viene ridimensionato, incluso di interessi, sanzioni e aggio.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) e azioni esecutive (pignoramenti) per il recupero del credito.
Il contribuente, per sanare la propria posizione debitoria ed evitare il recupero del credito, può presentare all’ufficio tributi una richiesta di dilazionamento di pagamento del debito residuo, secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 19 del Dpr 602/1973."