Il whistleblowing, la disciplina prevista dal decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023, entra nel vivo con l’ultima scadenza del 17 dicembre prossimo, quella che vedrà l’allargamento della platea dei soggetti obbligati a intraprendere nuove funzioni di segnalazione tra le imprese che impieghino da 50 a 249 dipendenti. La nuova disciplina ha recepito in Italia la direttiva europea numero 1937 del 2019 inerente la protezione da assicurare a chi segnali violazioni del diritto dell’Unione europea. In fase di recepimento della direttiva europea, l'Italia si è data quale obiettivo quello di proteggere il soggetto che segnali la commissione di illeciti e di violazioni all’interno di enti pubblici e soggetti privati.
In concreto, il decreto legislativo 24 del 2023 ha già efficacia dallo scorso 15 luglio sia per i soggetti del settore pubblico, che quelli del settore privato con almeno 250 dipendenti. La novità è l’allargamento dei soggetti obbligati dal 17 dicembre prossimo. Tutti i soggetti dovranno rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità mediante il contrasto e la prevenzione di violazioni e di illeciti in modo da garantire il più elevato livello di protezione dei whistleblower (segnalanti).
In arrivo l'attuazione completa della nuova disciplina del whistleblowing con l'obbligo di adottare canali interni di segnalazione dal 17 dicembre prossimo, esteso anche alle imprese da 50 a 249 dipendenti. La nuova disciplina di segnalazioni di illeciti e di violazioni si applica, dunque:
In merito alla figura del segnalante nel whistleblowing, la nuova disciplina precisa che si tratta di una persona che opera nel contesto lavorativo sia di un ente pubblico che di un'azienda privata anche con differenti funzioni, in particolare quale:
Infine, ecco cosa può essere oggetto di segnalazione nell'ambito della nuova disciplina del whistleblowing, come da decreto legislativo 24 del 2023. Il Legislatore prevede atti, illeciti, comportamenti e omissioni che possono essere segnalati. La violazione può avvenire rispetto a norme nazionali o dell'Unione europea con lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente. Inoltre, può trattarsi di violazioni già commesse o non ancora commesse. Per queste ultime, il whistleblower possiede degli elementi concreti o fondati sospetti.
Può trattarsi, ancora, di comportamenti volti a occultare le le violazioni. Infine, il decreto ammette a segnalazione anche fattispecie legate ai rapporti di lavoro. Ad esempio, si possono segnalare violazioni relative a un rapporto di lavoro già terminato, oppure intervenute nel periodo di prova del lavoratore o in un rapporto di lavoro che non sia ancora iniziato. In quest'ultimo caso, le informazioni possono essere state acquisite dal whistleblower nelle fasi di selezioni o, comunque, precontrattuali.