28 Feb, 2024 - 01:33

Prescrizione tasse, imposte e sanzioni tributarie: hai visto la data? Se c’è questa non devi pagare più nulla

Prescrizione tasse, imposte e sanzioni tributarie: hai visto la data? Se c’è questa non devi pagare più nulla

I termini di prescrizione delle tasse e delle imposte e sanzioni tributarie variano in base a diverse disposizioni normative. Se il contribuente riceve un accertamento fiscale per imposte, come ad esempio l'IRPEF o l'IVA, è importante effettuare due calcoli per capire se l'atto notificato è prescritto, se sussistono gli elementi che permettono la sua contestazione o se è necessario pagare. Vediamo insieme quando cadono in prescrizione tasse e imposte.

Prescrizione tasse, imposte e sanzioni tributarie

 Per le imposte dovute allo Stato, come ad esempio l'IVA e l'IRPEF, il termine di prescrizione è decennale. Tuttavia, è necessario verificare la presenza di atti interruttivi della prescrizione.

A fare la differenza sono anche le sanzioni tributarie, per le quali il contribuente ha diritto a uno sgravio parziale.

A confermare quest'ultima condizione, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4960/2024, emessa il 26 febbraio 2024, ha chiarito diversi punti riguardanti il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie e l'applicazione degli interessi, con particolare distinzione tra la presenza o meno della condanna definitiva.

Cosa non si paga più dopo 10 anni?

 Come detto, le imposte dovute e non pagate allo Stato, come ad esempio l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, il bollo, le imposte sulle donazioni e successioni, il Canone RAI, i contributi alla Camera di Commercio, cadono in prescrizione dopo un periodo di almeno 10 anni.

Se, invece, le imposte dovute e non pagate agli enti locali (Comuni, Province e Regioni), come ad esempio l'IMU, la TARI, la TOSAP, cadono in prescrizione dopo 5 anni.

Il bollo auto si prescrive dopo un periodo di almeno 3 anni. I contributi previdenziali da versare nelle casse dell'INPS cadono in prescrizione dopo 5 anni, così come i contributi assistenziali da versare nelle casse dell'INAIL. Infine, le sanzioni amministrative o penali cadono in prescrizione dopo almeno 5 anni.

Sanzioni tributarie: quando si prescrivono

Secondo quanto riportato da LaLeggePerTutti.it, le sanzioni tributarie, nonché gli interessi, cadono in prescrizione dopo 5 anni, senza distinzione dell’imposta a cui si riferiscono.

In altre parole, ad esempio, se le imposte come l'IVA e l'IRPEF cadono in prescrizione dopo 10 anni, le sanzioni a esse collegate cadono in prescrizione dopo 5 anni.

È importante notare che la prescrizione inizia dopo l’ultima notifica dell’atto interruttivo della prescrizione, come ad esempio le cartelle esattoriali, gli accertamenti fiscali, le intimazioni di pagamento.

Prescrizione tasse e imposte: è possibile ottenere uno sgravio parziale per le sanzioni tributarie?

La prescrizione dei tributi ha una decorrenza decennale. Se dalla data riportata nell’ultima notifica sono trascorsi oltre 5 anni, ma comunque meno del periodo decennale previsto per la prescrizione, il contribuente può richiedere lo sgravio parziale delle somme dovute sulla cartella esattoriale.

In questo caso, non occorre presentare un ricorso particolare, ma è possibile presentare in autonomia una richiesta in autotutela, la quale non prevede la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso.

Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non risponde o l’esito è negativo, è possibile presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

La Corte di Cassazione ha spiegato che, quando viene emessa una sentenza giudiziale irrevocabile, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni tributarie passa a 10 anni, in base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 2953 del Codice Civile.

Se, invece, manca la presenza di una sentenza definitiva, restano inalterati i regolari termini di prescrizione; pertanto la scadenza relativa alla prescrizione resta quinquennale, così come disciplinato dall’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 472/97 e in base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 2948, comma 1, numero 4, del Codice Civile.

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Antonella Tortora
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