L'indennità di mensa rappresenta un elemento peculiare all'interno del panorama retributivo dei dipendenti italiani. Concepita come una forma di compenso alternativa al servizio di mensa aziendale, questa prestazione si configura come una somma di denaro erogata dal datore di lavoro al dipendente. Tale beneficio si rivela particolarmente rilevante in contesti lavorativi dove il servizio di ristorazione interna non è disponibile o non è accessibile per motivi logistici o operativi. Ad esempio, le circostanze che possono giustificare l'erogazione dell'indennità includono l'assenza di una mensa aziendale, l'inaccessibilità della stessa per distanza o orari incompatibili con il turno di lavoro, oppure la situazione di trasferta lavorativa che impedisce al dipendente di usufruire dei servizi di ristorazione interni.
La quantificazione dell'indennità di mensa è soggetta ai dettami dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), i quali stabiliscono l'ammontare del beneficio basandosi sul costo medio di un pasto in una mensa collettiva. Questa procedura assicura una certa equità nella valutazione del valore dell'indennità, garantendo che il dipendente riceva una somma congrua al costo di un pasto che avrebbe altrimenti consumato presso la mensa aziendale. L'erogazione di tale indennità avviene direttamente attraverso la busta paga del dipendente, integrandosi armoniosamente con gli altri elementi della retribuzione mensile.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) costituisce uno degli istituti più significativi nell'ambito della retribuzione dei lavoratori in Italia. Si tratta di una forma di risparmio forzato, destinata a fornire al dipendente una somma di denaro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Una questione controversa riguarda l'inclusione dell'indennità di mensa nella base di calcolo del TFR. In questo contesto, è emersa la necessità di chiarimenti giuridici, culminati con l'ordinanza n. 7181 del 18 marzo 2024 della Corte di Cassazione.
La sentenza ha stabilito un principio fondamentale: l'indennità di mensa, non avendo natura retributiva, non rientra nella base di calcolo del TFR. Questo orientamento si basa sulla distinzione tra le voci di retribuzione diretta, che concorrono alla formazione del salario, e le prestazioni di natura diversa, quali l'indennità di mensa, che pur contribuendo al benessere del dipendente, non costituiscono salario nel senso stretto del termine. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale esclusione non è assoluta, ma subordinata alla specifica disciplina contrattuale applicata, lasciando spazio alla contrattazione collettiva per eventuali inclusioni.
La decisione della Corte di Cassazione trae origine da un caso specifico, in cui un infermiere dipendente di una struttura ospedaliera aveva richiesto il riconoscimento dell'indennità di mensa ai fini del calcolo del proprio TFR. Il dibattito giudiziario ha messo in luce la complessità dell'interpretazione delle norme contrattuali e la necessità di un chiarimento sulla natura delle diverse componenti della retribuzione. La sentenza, confermando l'approccio già adottato dalla Corte d'Appello di Bari, ha contribuito a definire con maggiore precisione il perimetro delle voci retributive rilevanti per il calcolo del TFR.
La Corte d'Appello aveva accolto le richieste degli eredi di un lavoratore deceduto, ritenendo che l'indennità di mensa dovesse influire sulla determinazione del TFR. Tuttavia, come già anticipato, la Cassazione, nel suo intervento, ha chiarito che tale emolumento non può essere considerato retributivo ai fini del TFR, a meno che non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il cuore della questione risiede nell'articolo 6 del Decreto Legge 11/07/1992 n. 333, convertito nella Legge 08/08/1992 n. 359, che esclude esplicitamente il valore del servizio mensa (e dell'indennità sostitutiva) dal concetto di retribuzione a tutti gli effetti legali e contrattuali. Questa interpretazione autentica, con valore retroattivo, stabilisce un principio fondamentale per la gestione delle voci retributive e il loro impatto sul calcolo del TFR.
Nonostante il principio generale di esclusione, la sentenza apre a una possibilità di flessibilità attraverso l'autonomia negoziale. Le parti sociali, infatti, possono stabilire nei contratti collettivi o individuali di lavoro condizioni diverse, inclusa l'eventualità di considerare l'indennità di mensa ai fini del calcolo del TFR o di altri istituti retributivi.