L'ambito fiscale italiano si arricchisce di una particolarità nota come l'accertamento induttivo puro. Questo metodo si applica in situazioni specifiche, dove le operazioni finanziarie del contribuente, incluse quelle effettuate su conti correnti di terzi, sono sotto esame. Il fulcro di questo processo si basa sulla capacità dell'Amministrazione finanziaria di utilizzare le informazioni raccolte, soprattutto quando il contribuente non fornisce le dovute spiegazioni. L'Ordinanza n. 7360 della Corte di Cassazione, datata 19 marzo 2024, ha messo in luce la rilevanza di tale procedura, sottolineando l'assenza di onere probatorio supplementare per l'Amministrazione finanziaria nella dimostrazione della correlazione tra il contribuente e le movimentazioni finanziarie in questione.
La prassi di indagine bancaria, come delineata dall'art. 32 del DPR 600/1973, introduce una presunzione legale a favore dell'Erario. Tale presunzione, esente dai criteri di gravità, precisione e concordanza, pone il contribuente di fronte alla necessità di fornire una dimostrazione analitica ed esaustiva riguardo la non imponibilità delle operazioni bancarie scrutinizzate. Il contribuente è quindi chiamato a disgiungere chiaramente le movimentazioni imponibili da quelle non rilevanti ai fini fiscali, mediante un'analisi puntuale di ciascun versamento.
All'interno del procedimento di accertamento induttivo, la questione dell'onere della prova occupa una posizione di primo piano. In particolare, il contribuente è tenuto a dimostrare l'estraneità delle movimentazioni bancarie rispetto a fatti imponibili, attraverso un'approfondita ricostruzione analitica. Questo requisito si intensifica in presenza di conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma ritenuti connessi al reddito del contribuente, spingendo quest'ultimo a fornire prova concreta della non riferibilità delle operazioni.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda il reclamo di un professionista contro un avviso di accertamento che indicava un aumento del reddito da lavoro autonomo, derivato anche da indagini finanziarie su conti correnti formalmente intestati a terzi. Nonostante l'invito a partecipare al contraddittorio per discutere i risultati delle indagini, il professionista non ha risposto, portando a un'analisi più approfondita da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La non risposta del contribuente agli inviti dell'Amministrazione per fornire chiarimenti ha ripercussioni significative. Tale atteggiamento, infatti, esonera l'Erario dall'ulteriore onere probatorio riguardante la connessione tra il contribuente e le movimentazioni finanziarie in esame. Di conseguenza, la responsabilità di contestare l'attribuzione delle somme movimentate si trasferisce integralmente al contribuente, il quale deve produrre una prova rigorosa dell'assenza di legami tra le operazioni e il proprio reddito imponibile.
Questo episodio evidenzia l'importanza del contraddittorio nel processo di accertamento fiscale e la necessità per i contribuenti di rispondere agli inviti dell'Amministrazione per evitare conclusioni induttive che potrebbero non riflettere accuratamente la realtà finanziaria del contribuente.
Il nucleo di questa procedura di accertamento induttivo si concentra sulle movimentazioni finanziarie attraverso conti terzi. L'Amministrazione finanziaria, nel caso specifico analizzato, ha dovuto determinare la connessione tra i conti esaminati e il contribuente, basandosi su prove induttive. La mancata cooperazione del contribuente ha rinforzato l'uso di questo metodo, ribadendo che la responsabilità di fornire prove contrarie ricade sul contribuente stesso.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2344/2024 offre un'ulteriore prospettiva sull'accertamento induttivo puro, evidenziando la necessità per l'Ufficio di quantificare non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. Questa disposizione amplia il campo di applicazione dell'accertamento induttivo, sottolineando l'importanza per i contribuenti di mantenere una documentazione dettagliata e precisa delle proprie operazioni finanziarie e dei costi associati.
La giurisprudenza recente, con particolare riferimento alle decisioni nn. 16896/2014 e 15161/2020 della Corte di Cassazione, ha ribadito che in scenari di accertamento analitico o presuntivo spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di costi deducibili correlati a maggiori ricavi o compensi. L'Amministrazione finanziaria, d'altro canto, non è tenuta a riconoscere tali costi in maniera forfettaria.
La decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, sottolinea l'importanza di una documentazione completa e della partecipazione attiva al processo di accertamento da parte del contribuente. La sentenza riafferma l'efficacia dell'accertamento induttivo puro come strumento nelle mani dell'Amministrazione finanziaria, specialmente in assenza di collaborazione da parte del contribuente.