Indennità di congedo parentale all'80% per il 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne la gestione degli arretrati che riguardano l'aumento dell'indennità di congedo parentale per un altro mese dal 30% al 60% della retribuzione conseguita (elevazione all'80% esclusivamente per l'anno 2024).
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell'Istituto stesso mediante la pubblicazione della circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all'interno della recente circolare INPS n. 57 del 2024 l'Istituto stesso ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali in merito all'aumento dell'indennità di congedo parentale prevista per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti.
Tali istruzioni, nello specifico, sono state fornite con lo scopo di dare attuazione alle modifiche che sono state apportate dall'art. 1, comma 179, della sopra citata Legge di Bilancio 2024 a quanto era stato disposto in precedenza all'interno dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001.
A tal proposito, dunque, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai datori di lavoro che hanno già effettuato le buste paga che si riferiscono al mese di aprile 2024 e che hanno inserito al loro interno l'indennità di congedo parentale in misura ordinaria, ovvero pari al 30% della retribuzione conseguita da parte delle lavoratrici e die lavoratori dipendenti interessati, di poter andare a modificare le medesime.
In particolare, i datori di lavoro sopra richiamati hanno la possibilità di provvedere al conguaglio della prestazione andando ad inserire un'integrazione di importo pari all'80% sui flussi Uniemens relativi al mese di maggio 2024 e al mese di giugno 2024.
Questa modifica, nello specifico, potrà essere effettuata valorizzando il codice "L330" con indicazione 04.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice "M047".
Che cosa ha previsto la Legge di Bilancio 2024 per quanto riguarda l'indennità di congedo parentale che viene concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti?
Nello specifico, la Manovra Finanziaria di quest'anno ha apportato delle modifiche al "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" andando ad aggiungere un altro mese di indennità e andando ad aumentare l'importo dal 30% al 60% (80% per il solo 2024) dello stipendio che viene erogato ai lavoratori interessati.
La prestazione deve essere fruita entro il 6° anno di vita del figlio oppure entro 6 anni dal momento in cui quest'ultimo effettua l'ingresso in famiglia oppure viene adottato o preso in affidamento.