05 May, 2024 - 18:23

Reciprocità Italia Inghilterra, Accordo sui rimborsi IVA dopo la Brexit: valgono le regole UE

Reciprocità Italia Inghilterra, Accordo sui rimborsi IVA dopo la Brexit: valgono le regole UE

Reciprocità Italia Inghilterra: con la pubblicazione della risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che la Repubblica Italiana ha concluso un nuovo Accordo di reciprocità con il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord per quanto riguarda ciò che concerne i rimborsi IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

La suddetta risoluzione dell'AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale Settore internazionale Ufficio Fiscalità Internazionale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 38 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, rubricato "Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell'11 novembre 1972.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto era stato disposto in precedenza dall'art. 38 bis2 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, rubricato "Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità".

Reciprocità Italia Inghilterra: ecco quali sono le regole sui rimborsi IVA dopo la Brexit

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l'Italia ha stipulato un nuovo Accordo di reciprocità con il Regno Unito per quanto riguarda la regolamentazione dei rimborsi IVA.

A tal proposito, nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il Regno Unito viene considerato come un Paese terzo rispetto all'Unione Europea (UE) in seguito al perfezionamento di un Accordo di recesso che è stato approvato il 17 ottobre 2019 da parte dell'UE e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all'entrata in vigore del medesimo a partire dal 1° febbraio 2020.

Pertanto, in attesa della Brexit definitiva, la quale è avvenuta in data 31 dicembre 2020, ha avuto luogo un periodo di transizione nel quale il Regno Unito ha operato in qualità di Paese membro dell'Unione Europea sia per quanto riguarda ciò che concerne gli aspetti doganali e sia per quanto riguarda ciò che concerne l'IVA e le accise.

Durante tutto il corso di questo periodo di transizione, in particolare, i soggetti che sono stabiliti all'interno del Regno Unito hanno seguito le disposizioni legislative che sono contenute all'interno del suddetto art. 38 bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le quali definiscono quelli che sono i limiti e le modalità relative ai rimborsi IVA per quanto riguarda i soggetti stabiliti in uno Stato che fa parte dell'UE ma che non hanno una stabile organizzazione in Italia.

Dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è uscita totalmente dalle regole che riguardano l'Unione Europea e, pertanto, si è ritenuto necessario stipulare un apposito Accordo di Reciprocità tra l'Italia ed il Regno Unito attraverso lo scambio di alcune Note Verbali da parte dei rappresentanti dei rispettivi Paesi, il quale è entrato in vigore dal 7 febbraio 2024.

Nelle sopra citate Note Verbali tra i due Stati, nello specifico, questi ultimi hanno dichiarato la sussistenza formale dei presupposti giuridici ai fini del riconoscimento della condizione di reciprocità in merito al pagamento dei rimborsi IVA che si riferiscono agli acquisti che sono stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 da parte dei seguenti soggetti:

  • gli acquisti che sono stati effettuati da parte degli operatori italiani all'interno del territorio appartenente al Regno Unito;
  • gli acquisti che sono stati effettuati da parte degli operatori britannici all'interno del territorio appartenente all'Italia.

In definitiva, per tali acquisti ci si deve riferire alla normativa contenuta nell'art. 38 ter del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 633 del 1972.

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Valerio Sirocchi
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