17 May, 2024 - 04:27

Comunicazione trasferimenti esteri: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Comunicazione trasferimenti esteri: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Comunicazione trasferimenti esteri: con la pubblicazione del provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024 da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelli che sono i termini e le modalità per quanto riguarda la comunicazione relativa ai trasferimenti di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. s), del decreto legislativo n. 231 del 2007, che vengono effettuati anche attraverso movimentazione di conti da o verso l'estero.

Il suddetto provvedimento dell'AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l'art. 8 del decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 19 giugno 2017;
  • il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 290 del 14 dicembre 2007;
  • l'art. 1 del decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990, recante "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 30 giugno 1990, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 4 agosto 1990;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto dai precedenti atti che sono stati pubblicati da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero:

  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 5 agosto 2003;
  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 46575 del 2 luglio 2010;
  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 58231 del 24 aprile 2014;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 96634 del 16 luglio 2015.

Comunicazione trasferimenti esteri: ecco quali sono i soggetti obbligati all'invio all'Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990, e successive modificazioni, l'Agenzia delle Entrate specifica quali sono i soggetti obbligati all'invio della comunicazione in oggetto all'amministrazione finanziaria stessa.

A tal proposito, nello specifico, hanno l'obbligo di trasmettere con modalità telematiche la comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti che vengono effettuati da o verso l'estero i seguenti soggetti:

  • gli intermediari finanziari di cui all'art. 3 comma 2, del suddetto decreto legge;
  • gli altri operatori finanziari di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e d), del suddetto decreto legge;
  • gli operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lett. i) e i bis), del decreto legislativo n. 231 del 2007 sopra richiamato.

La comunicazione deve essere inviata all'AdE in caso di trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a 5.000 euro, comprendendo anche la movimentazione di conti, la valuta virtuale e le cripto-attività.

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Valerio Sirocchi
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