L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito la normativa relativa all'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento. La recente risposta dell’AdE ha fornito importanti dettagli sulle disposizioni legali, evidenziando le modalità di applicazione dell'imposta, le eccezioni previste e le procedure per il pagamento.
Con riferimento all'istanza di interpello n. 129/2024, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione sollevata da un ente che intrattiene rapporti con soggetti pubblici, regolati da fatture esenti IVA e pertanto soggette a imposta di bollo. In particolare, l'ente ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento, distinte dalle fatture già soggette all'imposta.
Andiamo quindi a vedere cosa dice il contesto normativo. Il riferimento primario va senz’altro all'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che nei rapporti con lo Stato, l'imposta di bollo è a carico dell'altra parte, indipendentemente da eventuali accordi contrari. L'articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, prevede un'imposta di bollo di 2 euro per ogni esemplare di fattura, note, conti e documenti simili, comprese le quietanze rilasciate dal creditore per liberare parzialmente o totalmente un'obbligazione pecuniaria.
La nota 2 dell'articolo 13, comma 1 specifica che l'imposta di bollo non è dovuta in due casi:
Pertanto, l'applicazione della citata lettera b) richiede che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato all'imposta di bollo o esente.
Ribadendo quanto sopra riportato, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'istanza di interpello pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21, ha chiarito che le quietanze devono generalmente essere assoggettate all'imposta di bollo di 2 euro, tranne quando sono fisicamente apposte su fatture già soggette ad imposta di bollo o esenti IVA.
L'imposta di bollo può essere assolta in due modi, secondo l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972:
Se l'ente decide di assolvere l'imposta in modalità virtuale, deve presentare una richiesta di autorizzazione all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, come specificato dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972. In alternativa, l'imposta può essere pagata tramite un intermediario convenzionato, che rilascia l'apposito contrassegno.
Nel caso in esame, la quietanza è un documento distinto dalla fattura già soggetta ad imposta di bollo. Pertanto, essendo un nuovo atto incluso tra quelli elencati nell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, è soggetto all'imposta di bollo secondo la regola generale. Questo implica che l'imposta di 2 euro per esemplare deve essere applicata, a meno che la quietanza non sia fisicamente apposta sulla fattura originale.
Alla luce di quanto illustrato, l'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento può essere assolta tramite contrassegno o modalità virtuale, come previsto dall'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972. L'Agenzia delle Entrate conferma che l'imposta è dovuta per le quietanze distinte dalla fattura già soggetta ad imposta, in linea con la normativa vigente.
Questo parere è reso sulla base dei fatti e degli elementi forniti nell'istanza di interpello e dei documenti presentati, rimanendo impregiudicati i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.