11 Jun, 2024 - 20:05

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi e istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi e istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all'interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha definito quali sono gli importi e ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della deduzione forfetaria che spetta per l'anno in corso agli autotrasportatori all'interno della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto comunicato stampa dell'AdE, in particolare, che è stato redatto da parte dell'Ufficio Stampa dell'amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi definiti dal MEF, istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, l'Agenzia delle Entrate definito le misure e ha fornito le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione dei redditi 2024 della deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (c.d. deduzione forfetaria autotrasportatori 2024).

A tal proposito, inoltre, l'amministrazione finanziaria ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato all'interno del proprio sito web ufficiale gli importi relativi alle deduzioni forfetarie che vengono concesse nei confronti degli autotrasportatori per ciò che concerne il periodo di imposta 2023.

Pertanto, esclusivamente per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2024, l'Agenzia delle Entrate specifica che la deduzione forfetaria in merito ai trasporti che vengono effettuati in maniera personale da parte dell'imprenditore deve essere inserita all'interno dei seguenti righi e codici del modello Redditi PF 2024 (per le persone fisiche) e del modello Redditi SP 2024 (per le società di persone):

  • nel rigo RF55 del quadro RF devono essere indicati i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 del quadro RG devono essere indicati i codici 16 e 17.

Tali codici, nello specifico, si riferiscono rispettivamente alla deduzione forfetaria autotrasportatori 2024 per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati all'interno del Comune nel quale è stabilita la sede dell'impresa interessata, nonché per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati oltre questo ambito.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro RF e del quadro RG del modello Redditi PF 2024 e del modello Redditi SP 2024

All'interno del rigo RF55 del quadro RF devono essere inserite le variazioni in diminuzione diverse rispetto a quelle che vanno indicate nei precedenti righi dello stesso quadro.

Nello specifico:

  • il codice 43 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore nel Comune in cui ha sede l'impresa;
  • il codice 44 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I codici 16 e 17, invece, devono essere inseriti nel rigo RG22 del quadro RG, in cui vanno inseriti i componenti negativi deducibili diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti righi.

AUTORE
foto autore
Valerio Sirocchi
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE