Interessi INPS ritardato pagamento 2024: con la pubblicazione della circolare n. 71 dell'11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione dell'importo relativo all’interesse di dilazione e di differimento e alle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2023, la quale è stata adottata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e la quale ha disposto una riduzione pari a 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 12 giugno 2024, al 4,25%.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea va ad incidere sui seguenti fattori:
Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo.
Questa modifica, in particolare, non verrà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e che sono stati già notificati con l'indicazione del precedente tasso di interesse in vigore, ma sarà applicato, per l’appunto, esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.
La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 4,25% incide anche sulle sanzioni civili, le quali a partire dal 12 giugno 2024 saranno dovute in misura pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali).
Tali nuove sanzioni, nello specifico, saranno dovute nei seguenti casi:
Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, ossia in caso di evasione, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non pagati entro la scadenza fissata dalla legge.
Le sanzioni, invece, saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, in base a quanto è stato definito dalla deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, queste ultime dovranno essere calcolate a seconda dell’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).
In particolare, la suddetta deliberazione prevede esplicitamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che nel caso in cui il tasso del TUR scenda al di sotto di quest'ultimo, allora:
Pertanto, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) presenta attualmente un importo superiore rispetto a quello del tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,5%), allora a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione sarà pari all'ex TUR (4,25%).